Cassazione Penale, Sentenza n. 00410/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 giugno 2005. Il ricorrente lamentava di aver avuto contezza della condanna solo con la notifica dell'ordine di carcerazione del 17 febbraio 2025, sostenendo che il difensore d'ufficio che lo aveva assistito non lo aveva informato e che le notifiche erano state effettuate presso il difensore domiciliatario anziché presso il luogo di detenzione, violando gli artt. 156 e 161 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato che lo stato detentivo fosse perdurante al momento delle notifiche e non avesse allegato la cessazione del rapporto fiduciario con il difensore domiciliatario. È stato richiamato il principio secondo cui le notifiche effettuate al domicilio eletto del difensore, pur irregolari in caso di detenuto, danno luogo a una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; inoltre la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio producono una presunzione di conoscenza del processo salvo prova contraria di negligenza continuativa del difensore o della mancata effettiva conoscenza. Poiché il ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno della mancata conoscenza, l'istanza di rimessione è stata respinta.
Norme richiamate
Disciplina la rimessione in termini per impugnazioni dimenticate per causa non imputabile; non abroga la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica, ma impone al giudice di verificare l'effettiva mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata.
Regola il modello di notificazione; la notifica effettuata con modello difforme può essere irregolare ma non necessariamente nulla se ha raggiunto lo scopo della conoscenza.
Prevede modalità di notifica e domicilio; la nomina di un difensore e l'elezione di domicilio incidono sulla legittima ricezione delle notifiche.
Combinato con l'art. 156 consente di ritenere sospesa l'efficacia dell'elezione di domicilio per la durata della detenzione, con conseguenze sulla validità delle notifiche se non eseguite nel luogo di detenzione.
Regola le ipotesi di notifica in forma diversa da quella prescritta; tali vizi danno luogo a nullità a regime intermedio quando la forma alternativa è stata comunque idonea a raggiungere lo scopo della conoscenza.
Prevede la nullità assoluta della notifica solo quando la citazione è omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto.
Fissa il termine per la rilevazione delle nullità a regime intermedio.
Prevede la sanatoria delle nullità delle notifiche quando la parte compare o rinuncia a far valere la nullità; se la notifica ha raggiunto lo scopo della conoscenza può considerarsi sanata.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020
Afferma che le notificazioni effettuate al domicilio eletto del detenuto e non nel luogo di detenzione determinano una nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria ex art. 184 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
Distinzione tra notifica omessa (nullità assoluta) e notifica viziata o in forma diversa (nullità a regime intermedio) con relativo diverso regime di rilevabilità e sanatoria.
Giurisprudenza: Sez. 2 n. 3911 del 20/12/2022 (Janu)
La notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia integra, di regola, presunzione di effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza contumaciale, salvo allegazione documentata della perdurante negligenza del difensore domiciliatario.
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 416 del 03/12/2019 (Toro)
Ribadisce l'onere dell'istante di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata per ottenere la rimessione in termini.
Giurisprudenza: Sez. 6 n. 24741 del 04/01/2018 (Micci)
In ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è necessario dimostrare l'assenza di effettiva conoscenza per far valere la nullità assoluta.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono presunzione di conoscenza delle notifiche effettuate in quel domicilio, salvo prova contraria della mancata effettiva comunicazione.
- Se l'imputato è detenuto, le notifiche eseguite presso il domicilio eletto anziché nel luogo di detenzione sono, di regola, nullità a regime intermedio: non automaticamente insanabili, ma soggette a sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. se la notifica ha raggiunto il suo scopo.
- Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. l'istante deve allegare e provare la mancata conoscenza del provvedimento e le ragioni che l'hanno determinata (es. interruzione del rapporto con il difensore, perdurante negligenza del domiciliatario, mancanza di contatti), non è sufficiente invocare genericamente lo stato di detenzione.
- Occorre distinguere sempre tra omissione completa della notifica (che può comportare nullità assoluta) e notifica irregolare o in forma diversa (nullità a regime intermedio); la strategia difensiva deve mirare a fornire elementi concreti sulla effettiva mancata conoscenza quando si contestano notifiche effettuate al domiciliatario.
- Misure pratiche in casi analoghi: documentare lo stato di detenzione nei periodi rilevanti, conservare prove di contatti o mancate comunicazioni con il difensore domiciliatario, richiedere notifiche presso il luogo di detenzione e, se necessario, produrre istanze o dichiarazioni che attestino la perdurante negligenza o l'interruzione del rapporto fiduciario.
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