Cassazione Penale, Sentenza n. 39725/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 617-bis c.p., sostenendo che la norma punisce solo l'"installazione" di dispositivi e non la detenzione di un "jammer"; (2) contestazione della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. perché l'imputato sarebbe stato incensurato al momento del fatto; (3) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena, deducendo che la Corte d'appello ha rifiutato il beneficio per un errore di calcolo nel cumulo delle pene con una precedente condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi quanto alla responsabilità per art. 617-bis (confermata) e alla mancata considerazione dell'incensuratezza (rigetto perché il ricorrente risultava già condannato nel 2014). Tuttavia il terzo motivo ha avuto successo: la Corte ha rilevato un errore della Corte territoriale nel ritenere che il cumulo delle pene superasse i limiti per la sospensione condizionale (errore di calcolo). Per l'effetto ha inoltre constatato l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. (termine maturato al più tardi il 23/10/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p., eliminando la pena accessoria di mesi tre. Ha altresì annullato con rinvio la parte della sentenza che ha negato la sospensione condizionale, rimettendo la valutazione ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
La norma punisce le condotte dirette a intercettare o interferire nelle comunicazioni altrui; la fattispecie comprende più condotte alternative (anche la detenzione e la procurazione di tali dispositivi) quando sussista la destinazione a interferire con comunicazioni altrui
La contravvenzione richiede che l'agente sia persona già condannata per delitti determinati da motivi di lucro; nel caso concreto il ricorrente aveva già una condanna precedente del 2014, per cui la doglianza sull'incensuratezza è infondata
Fissa i limiti edittali rilevanti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte d'appello aveva ritenuto il superamento del limite per effetto del cumulo, ma la Cassazione ha riscontrato un errore di calcolo
artt. 157 e seguenti c.p. (disciplina della prescrizione)
La Cassazione applica la disciplina favorevole introdotta dalla legge n. 251/2005 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; secondo tale regime non risultano sospensioni del termine durante l'appello/ricorso, per cui la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. è andata prescritta
art. 159 c.p. (comma secondo) e successive modifiche normative
La sentenza ricostruisce la successione normativa (interventi legislativi 2017 e 2021) e conclude che per i fatti del 2017 si applica la disciplina più favorevole (L. n. 251/2005), con esclusione della causa di sospensione introdotta nel 2017 e poi abrogata
L. n. 251/2005; L. 23/6/2017 n. 103; L. 27/9/2021 n. 134
Citazione delle modifiche allo regime della prescrizione e delle loro ricadute temporali: la Corte applica la retroattività della norma più favorevole (L. 251/2005) ai fatti del 2017 e valuta l'inapplicabilità delle sospensioni introdotte dalla riforma 2017 per quel periodo temporale
Massime di principio
- La detenzione di un "jammer" può integrare l'art. 617-bis c.p. non solo quando il dispositivo sia installato ma anche quando sia detenuto o procurato con la destinazione a interferire con comunicazioni altrui; il contesto probatorio (es. rinvenimento con arnesi da scasso) è rilevante per desumerne la destinazione
- Per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. è imprescindibile l'elemento personale: il soggetto deve essere già condannato per delitti determinati da motivi di lucro; l'esistenza di precedenti definitivi va verificata con attenzione
- Nelle decisioni sul beneficio della sospensione condizionale della pena occorre controllo accurato del calcolo del cumulo delle pene e dei limiti edittali (art. 164 c.p.): errori materiali nel calcolo possono costituire motivo di annullamento e rinvio
- In tema di prescrizione, va valutata la disciplina normativa applicabile al momento del fatto; per reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 può trovare applicazione la legge n. 251/2005 per il principio di retroattività della norma più favorevole, con conseguenze sul computo e sulle cause di sospensione
- Se la decisione impugnata rifiuta un beneficio (es. sospensione condizionale) per un motivo che si rivela erroneo, il rimedio utile è spesso l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito; quando invece il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare senza rinvio la condanna relativa
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