Cassazione Penale, Sentenza n. 36414/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione del 07/11/2024 che aveva rigettato il suo ricorso avverso la condanna in Cassazione confermata dalla Corte d'assise d'appello di Napoli (ergastolo per l'omicidio di Raffaele Pisa del 13/12/2016). Ha dedotto: (1) errore di fatto nella lettura della finalità della richiesta difensiva di rinnovazione probatoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., sostenendo che la sentenza avesse equivocato chi aveva effettuato la telefonata (se fosse stato il figlio a chiamare il padre o viceversa); (2) errore di fatto per il presunto fraintendimento della natura giuridica della richiesta di rinnovazione, che secondo la difesa non mirava ad acquisire "prove nuove" ma ad eseguire una precedente ordinanza del GIP per l'acquisizione dei tabulati telefonici già richiesti; (3) omissione di esame di alcuni motivi di ricorso e di motivi aggiunti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze formulate attengono alla rivalutazione della prova e della responsabilità penale (errore di giudizio) e non a un vero e proprio errore percettivo/materiale riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha precisato la distinzione tra errore di fatto percettivo (svista/equivoco nella lettura degli atti che abbia inciso sulla decisione) e valutazioni di merito non sindacabili con tale rimedio. Ha altresì ritenuto generica e inammissibile la censura sul mancato esame di motivi aggiunti (non allegati). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"rimedio straordinario per l'errore di fatto in Cassazione"
Il rimedio è applicabile esclusivamente per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sulla formazione della decisione; non è strumento per correggere valutazioni di merito o travisamenti della prova.
"rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale"
Norma che disciplina la rinnovazione probatoria in appello; la Corte ha valutato che la richiesta di acquisizione dei tabulati doveva ritenersi non necessaria ai fini della decisione e che la sua ammissione avrebbe richiesto una rivalutazione complessiva degli accadimenti incompatibile con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
"conseguenze dell'inammissibilità: onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende"
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"principio sulla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso"
Richiamata per stabilire che, in mancanza di colpa nella proposizione del ricorso, non sussistono elementi per escludere le ordinarie conseguenze dell'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente la colpa che giustificasse una deroga.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non può essere utilizzato per riesaminare o rivedere valutazioni probatorie o ricostruzioni dei fatti (errore di giudizio).
- Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione della responsabilità penale, della credibilità dei testi o della rilevanza probatoria sono in genere inammissibili con il rimedio dell'art. 625-bis e devono essere proposte nei gradi di merito o con altri rimedi specifici.
- Quando si richiede la rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.) in sede di appello va chiaramente dimostrata la necessità e l'incisività della prova richiesta: va spiegato perché l'acquisizione richiesta sarebbe stata decisiva e non semplicemente una diversa valutazione possibile.
- Le censure sul mancato esame di motivi devono essere specifiche e corredate dagli atti necessari (motivi aggiunti allegati); l'assenza di elementi concreti o la genericità rendono la doglianza inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso si rischia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende: è dunque importante valutare preliminarmente la pertinenza del rimedio richiesto.
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