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Sentenza

Sentenza n. 1980/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 416/2024, relativa al pagamento della somma dovuta tramite la carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 416/2024, pubblicata il 6 giugno 2024. In pendenza del giudizio, a seguito della parziale riapertura del sito della carta docente dal 15 settembre 2026, le è stata pagata la somma dovuta in forza della sentenza. Ha quindi chiesto la declaratoria conseguente al sopravvenuto soddisfacimento della pretesa e la vittoria delle spese, osservando che il pagamento era avvenuto solo dopo la notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa creditoria nel corso del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero le spese, considerato che l’adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e condannato il Ministero a rimborsare l’altra metà, liquidata in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 del cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; la decisione si limita a dichiarare cessata la materia del contendere dopo l’integrale pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa creditoria riconosciuta dal giudicato durante il processo, il giudizio può essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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