Cassazione Penale, Ordinanza n. 06391/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva definito il trattamento sanzionatorio, deducendo un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla mancata prevalenza sulle circostanze aggravanti ritenute in sentenza. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che i giudici di appello avevano invece riformato il giudizio sulla pena, riconoscendo le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ma giudicandole equivalenti alle aggravanti, con motivazione congrua e non illogica. Il motivo è stato ritenuto generico, non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stato ribadito che la valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti e la graduazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se sorrette da ragionamento arbitrario o manifestamente illogico, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute dal giudice di merito, ma la loro incidenza sul trattamento sanzionatorio resta affidata al giudizio di bilanciamento con le aggravanti.
la determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Massime di principio
- La motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto o è manifestamente illogica; non è sufficiente una mera critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non impone automaticamente la prevalenza sulle aggravanti: il giudice può legittimamente dichiararne l'equivalenza con motivazione congrua.
- La censura che si limiti a contestare in modo generico il bilanciamento tra circostanze e la quantificazione della pena non supera il vaglio di ammissibilità nel giudizio di legittimità.
- La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →