Ordinanza n. 1561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego del documento di viaggio per rifugiati
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione del diniego amministrativo, ritenendo insussistente il periculum in mora e senza esaminare la fondatezza del ricorso. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego riguardava il documento di viaggio per rifugiati (DVE) e si fondava sull’insussistenza di ragioni idonee a giustificare il rifiuto dell’interessato di contattare le autorità consolari del proprio Paese. L’appellante ha fatto valere la propria condizione di titolare di protezione sussidiaria e la volontà di non avere contatti con il Paese d’origine, nonché il pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà di circolazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai soli fini cautelari, rilevando che la condizione di titolare di protezione sussidiaria e la volontà di non avere contatti con il Paese d’origine costituiscono plausibili ragioni per richiedere il documento di viaggio. Ha ritenuto che la motivazione del diniego, nella parte in cui escludeva ragioni idonee a giustificare il mancato contatto con le autorità consolari, finisse per rimettere in discussione i presupposti fondanti il riconoscimento dello status di protezione. Il pregiudizio cautelare è stato ritenuto sussistente anche senza la dimostrazione di una specifica esigenza di mobilità, poiché la libertà di circolazione costituisce proiezione dello status riconosciuto. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari sono state soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito da parte del TAR, senza sospensione immediata dell’atto. Le spese della fase d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di disporre tale fissazione in luogo della concessione di una misura cautelare tipica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Per il titolare di protezione sussidiaria, la volontà di non avere contatti con le autorità del Paese d’origine può costituire una ragione plausibile per richiedere il documento di viaggio, poiché una motivazione amministrativa che ne neghi la rilevanza rischia di rimettere in discussione i presupposti stessi della protezione riconosciuta.
- Ai fini della tutela cautelare relativa al documento di viaggio del titolare di protezione sussidiaria, il pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà di circolazione può sussistere senza che l’interessato debba dimostrare una specifica e contingente ragione di mobilità, trattandosi di una proiezione dello status di protezione.
- Quando il giudice d’appello ravvisa esigenze cautelari ma ritiene sufficiente la definizione ravvicinata del merito, può accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ordinando la sollecita fissazione dell’udienza, senza disporre necessariamente la sospensione dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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