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Ordinanza

Ordinanza n. 1222/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 660/2026 del 06/03/2025;

Giustizia amministrativa202600271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 660/2026 del 6 marzo 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina. Ai fini della verifica della procedibilità dell'azione esecutiva, il Collegio ha rilevato l'impossibilità di comprendere, in ragione delle modalità di invio della documentazione tramite NSIGA, se, quando e dove sia stata notificata all'Amministrazione intimata la sentenza quale titolo esecutivo. Tale accertamento è necessario per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modifiche.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto che la ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, depositi in segreteria, con modalità compatibili con il corretto funzionamento del NSIGA, documentazione idonea a comprovare se, quando e dove sia stata effettuata la notifica del titolo esecutivo all'indirizzo dell'Amministrazione intimata. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026 per consentire il completamento dell'accertamento istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni costituisce oggetto della verifica preliminare ai fini della prosecuzione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia verificabile dagli atti se, quando e dove il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, il giudice può ordinare alla parte istante di depositare documentazione integrativa idonea a dimostrare la notificazione e rinviare la decisione.
  • La verifica del rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 richiede l’accertamento documentale della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione intimata.
  • Quando il deposito telematico non consenta di ricostruire adeguatamente la notificazione del titolo esecutivo, il giudice può imporre il deposito secondo modalità compatibili con il corretto funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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