Cassazione Penale, Ordinanza n. 17915/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha definito de plano ai sensi dell'art. 61, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di ritenere il ricorso non presentato senza versamento di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dalla motivazione emerge che il ricorso è stato ritenuto proposto per un motivo non consentito nell'ambito della particolare impugnazione avverso la sentenza resa a seguito di negozio processuale, perché la questione dedotta è stata considerata estranea al negozio processuale e non pattuita dalle parti quale condizione della sua efficacia.
Norme richiamate
art. 61 comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando l'inammissibilità emerge in modo immediato dal tipo di censura proposta.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso proponibili avverso la sentenza resa all'esito del rito negoziale, rendendo inammissibile il ricorso fondato su questioni diverse da quelle consentite.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per escludere che, nella specie, il ricorrente possa dirsi privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito di un rito fondato su negozio processuale sono deducibili solo i motivi consentiti dalla legge; censure estranee al perimetro pattuito dalle parti sono inammissibili.
- La richiesta di benefici che non siano stati oggetto del negozio processuale e non siano stati espressamente considerati quali condizioni della sua efficacia non può essere fatta valere con il ricorso consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva ictu oculi dal contenuto del motivo, la Corte può provvedere de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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