Cassazione Penale, Ordinanza n. 28826/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, deducendo un vizio di motivazione con specifico riferimento all'art. 129 c.p.p., cioè sostenendo che il giudice non avrebbe correttamente escluso la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento. La Corte rileva però che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativi: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientra in tali ipotesi e risulta comunque smentita dal testo della decisione impugnata, che richiama espressamente l'art. 129 c.p.p. per escludere le ipotesi di proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Precisa che, trattandosi di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena, la declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza formalità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente profilo di colpa e richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per verificare l'esistenza di cause evidenti di proscioglimento; la Corte osserva che la sentenza impugnata lo ha espressamente applicato per escludere tali ipotesi.
Individua i soli motivi ammissibili di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, limitandoli a questioni sulla volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena sia adottata senza formalità, cioè de plano.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa; nel caso concreto la Corte non ravvisa tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; censure diverse, anche se formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazioni dell'art. 129 c.p.p., sono inammissibili.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non consente una rivalutazione generale della motivazione, ma resta confinato ai profili tassativi di volontà, correlazione, qualificazione giuridica e legalità della sanzione.
- Quando la censura è estranea ai motivi tipizzati per il patteggiamento e il provvedimento impugnato richiama espressamente l'art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza necessità di formalità procedimentali.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa.
Come è indicizzato
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