Cassazione Penale, Ordinanza n. 29716/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo in sostanza il mancato approfondimento degli elementi a carico dell'imputato e, quindi, un difetto di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che tale censura non rientra tra i motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento. Ha applicato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., evidenziando che non è più deducibile il difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina il patteggiamento, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
il difetto di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento non è più motivo di ricorso avverso il patteggiamento dopo la riforma richiamata
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso non consentito
regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per il criterio di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni ulteriore censura è inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 448 c.p.p., non è più deducibile come motivo di ricorso il difetto di motivazione del giudice sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., poiché il controllo di legittimità non può estendersi alla ricostruzione dei fatti quando l'imputato abbia prestato consenso al patteggiamento.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto per un motivo estraneo ai casi consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche di legge, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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