Cassazione Penale, Sentenza n. 1691/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata, ricettazione dell'autovettura e porto abusivo di arma da sparo (inoltre CAROLI per detenzione abusiva). Le censure principali contestano: 1) per la ricettazione, che il reato sia stato contestato in assenza di responsabilità diretta (si osserva che la ricettazione è reato istantaneo e non può configurarsi un concorso "a posteriori"); 2) per il porto di arma, l'assenza di prove che l'arma sia stata nella disponibilità immediata di MUSIO e GORGONI (CAROLI aveva ammesso la detenzione); 3) il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, per mancato apprezzamento di elementi (confessione, capacità a delinquere, comportamento processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorrenti non hanno confutato il principale percorso argomentativo della Corte d'Appello, che ha ritenuto provato il loro coinvolgimento anche nel reperimento degli strumenti (auto rubata e arma) sulla base delle dichiarazioni e del quadro complessivo. Quanto alle armi, la Corte ha richiamato il principio per cui chi aderisce a un'impresa criminosa in cui è previsto l'uso di un'arma può rispondere del porto anche se l'esclusiva disponibilità materiale spetti a un altro compartecipe; per CAROLI la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio che il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e ciò è provato. Le censure sulle attenuanti e sulla misura della pena sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della gravità del fatto e del comportamento non collaborativo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla richiesta di pena concordata respinta in sede di merito; principio: la Corte territoriale ha rigettato l'accordo e la questione è annotata nel fascicolo
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dai ricorrenti non giustificavano la concessione delle attenuanti, dato l'elevato grado di gravità del reato e la non collaborazione
Cass. pen., Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017 (Foschini)
Principio secondo cui risponde di concorso in porto illegale di armi chi aderisce a un'impresa criminosa che comporta l'impiego dell'arma nel luogo programmato, anche se l'esclusiva disponibilità materiale è di altro compartecipe
Cass. pen., Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021 (Amato)
Principio secondo cui il delitto di porto assorbe per continenza quello di detenzione solo quando la detenzione inizi contestualmente al porto e risulti provato che l'arma non era stata precedentemente detenuta; in mancanza di specifiche indicazioni dell'imputato il giudice di merito non è tenuto a ricerche supplementari
Massime di principio
- In tema di ricettazione, se il giudice di merito dimostra il coinvolgimento del soggetto nel reperimento dell'oggetto ricettato (anche con prove indiziarie e dichiarazioni), la responsabilità non può essere esclusa limitandosi a sostenere che il reato sia "istantaneo"; il ricorrente in cassazione deve confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo principale della sentenza impugnata.
- Chi aderisce consapevolmente a un piano criminoso che prevede l'uso di un'arma può essere ritenuto concorrente nel porto, anche se non ha avuto la disponibilità materiale dell'arma, purché emerga la sua partecipazione all'organizzazione e alla finalità dell'impiego dell'arma.
- Il reato di porto può assorbire quello di detenzione solo se risulta provato che la detenzione è iniziata contestualmente al porto e che l'arma non era detenuta precedentemente; senza dichiarazioni precise dell'imputato, il giudice non è tenuto ad accertamenti ulteriori.
- Per ottenere la revoca delle attenuanti generiche occorre documentare elementi concreti e proporzionati (collaborazione, ravvedimento, ridotta offensività del fatto); mere affermazioni o confessioni generiche raramente sono sufficienti se il fatto è di particolare gravità.
- In Cassazione l'inammissibilità può derivare dalla mancata contestazione delle argomentazioni essenziali del giudice di merito: le doglianze devono essere specifiche e direttamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi ad attacchi a passaggi residuali.
- Nelle difese che vertono su questioni di fatto (es. disponibilità materiale di un'arma, ruolo nel reperimento di mezzi), è cruciale fornire elementi probatori alternativi o spiegazioni coerenti alle dichiarazioni già acquisite, altrimenti la valutazione di merito difficilmente sarà superabile in sede di legittimità.
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