Cassazione Civile, Ordinanza n. 11439/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente e della produzione della quietanza del versamento della prima rata, ritenendo integrati i presupposti previsti dalla disciplina agevolativa. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la quietanza del versamento della prima rata. La controparte erariale si è costituita con controricorso. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito della controversia tributaria, ma la verificazione dei presupposti per l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata della lite e la prova del versamento della prima rata sono stati ritenuti sufficienti a integrare i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente deposita istanza di definizione agevolata della lite prevista dalla normativa sopravvenuta e documenta il pagamento della prima rata, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del giudizio se risultano integrati i presupposti legali.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa applicabile.
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