Ordinanza n. 42/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 9.9.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2022/100738 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca prefettizia del nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato precedentemente emesso in suo favore. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il giudizio dell'Amministrazione sull'inaffidabilità del rapporto di lavoro e ha invocato anche il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR rileva tuttavia che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova su elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha dimostrato l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, la cui inesistenza originaria risulta compatibile con la stessa allegazione della repentina indisponibilità all'assunzione manifestata dal datore di lavoro; inoltre, non ha censurato le ulteriori ragioni poste a fondamento della revoca, consistenti nell'irriducibilità del codice Ateco dell'impresa alle attività contemplate dalla normativa e nelle irregolarità contributive dell'impresa istante a decorrere dal 2022.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili prima facie i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia della revoca. Le censure non appaiono idonee a superare il giudizio amministrativo sull'inaffidabilità del rapporto di lavoro, poiché la sua effettiva instaurazione non è stata provata. Il giudice ha inoltre considerato autonomamente idonee a sorreggere la revoca le ragioni non censurate relative al codice Ateco e alle irregolarità contributive dell'impresa. Ha escluso, allo stato, anche la possibilità di fondare la posizione del ricorrente sul permesso per attesa occupazione, poiché tale istituto presuppone circostanze successive che abbiano interrotto o fatto cessare un rapporto di lavoro effettivamente esistente, mentre nella fattispecie il rapporto risulterebbe inesistente ab origine e mancherebbero quindi originariamente i requisiti richiesti. La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell'efficacia di un provvedimento presuppone che le censure presentino una plausibile idoneità a incidere sulla legittimità dell'atto e che il ricorrente alleghi elementi, almeno assistiti da un principio di prova, suscettibili di orientare diversamente la decisione amministrativa.
- La mancata contestazione di una ragione autonoma posta a fondamento di un provvedimento amministrativo può essere sufficiente, già nella fase cautelare, a escludere la concreta utilità della sospensione quando tale ragione appaia idonea, da sola, a sorreggere l'atto.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o l'interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato per circostanze successive non imputabili allo straniero; non è invocabile quando il rapporto risulti inesistente originariamente e manchino ab origine i requisiti per il soggiorno fondato sul lavoro subordinato.
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