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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17208/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva revocato parzialmente (per il 42,86% del valore) la confisca preventiva sull'immobile a lei intestato. Contestava che il Collegio d'appello non avesse dato adeguata e motivata valutazione in ordine alla legittimità di diverse somme versate sul suo conto (in particolare un bonifico di €5.000 da BP Plast s.r.l. e versamenti riconducibili al convivente Daniele Salton nonché da terzi quali Omar Gioppato, Martin Grandi e la società Sircom s.r.l.), sostenendo che tali pagamenti derivassero da regolari rapporti commerciali e che non fosse emerso un collegamento tra i versanti e il proposto William Alfonso Cerbo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il quadro motivazionale della Corte di appello. Ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che il sindacato sulla motivazione è possibile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Sul merito, il Collegio ha ritenuto provata la natura illecita delle risorse confluite sul conto della ricorrente, considerando decisive le ammissioni del proposto Cerbo e gli elementi che collegavano i flussi finanziari all'attività illecita realizzata in raccordo con il Clan Mazzei. Ha ritenuto inoltre insufficiente la prova e la tracciabilità fornita dalla ricorrente in ordine all'origine lecita di alcune somme e ha ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto agli oneri di allegazione necessari per dimostrare, in alternativa, la propria buona fede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), artt. 10 e 24

    Regolano il procedimento di prevenzione e i limiti dell'impugnazione: il ricorso per cassazione nei giudizi di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e l'incidenza del momento della pericolosità sulla misura ablativa

  • Costituzione, art. 111, sesto comma

    art. 111, sesto comma Cost.

    Riferimento ai criteri di giusto processo e ai limiti del sindacato giurisdizionale; utilizzato per rimarcare il perimetro del controllo di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3 e art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Indicano le modalità di impugnazione e limitano i vizi deducibili in Cassazione: ammessa la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c) e non estendibile al sindacato sull'illogicità manifesta se non nei casi previsti

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2 e Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2

    art. 4, comma 2 legge 27/12/1956 n.1423; art. 3-ter, comma 2 legge 31/05/1965 n.575

    Richiamate per confermare la regola storica secondo cui il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso limitatamente alla violazione di legge

  • Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014 (Spinelli)

    Sez. U, n. 4880/2014 (Spinelli)

    Principio sulla portata temporale della pericolosità: sono aggredibili patrimonialmente solo i beni acquistati nell'arco temporale in cui la pericolosità si è manifestata

  • Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e Corte Cost. sent. n. 106 del 15/04/2015

    Sez. U, n. 33451/2014; Corte Cost. sent. n. 106/2015

    Confermano il carattere autonomo del procedimento di prevenzione e limitano il sindacato della Cassazione sulla motivazione ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente

  • Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017 (Mancuso)

    Sez. 1, n. 42238/2017 (Mancuso)

    Definisce l'onere probatorio del terzo intestatario: il terzo può limitarsi ad allegare l'effettivo impiego di proprie risorse per l'acquisto; non è equiparato l'onere di provare la buona fede che grava su terzi creditori

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione in Cassazione è molto limitato e ammette controllo solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente
  • La confisca di prevenzione riguarda, di regola, i beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale: la temporalità della pericolosità delimita l'ambito materiale dell'ablazione
  • Le ammissioni del proposto e gli elementi indiziari che collegano flussi finanziari ad attività illecite possono risultare decisivi per legittimare l'ablazione di beni intestati a terzi
  • Il terzo che contesta la confisca deve fornire tracciabilità e prove documentali sull'effettivo impiego di risorse proprie; semplici affermazioni sulla legittimità delle operazioni non sono sufficienti
  • Anomalie nella documentazione economica (incongruenze temporali, mancanza di tracciabilità dei bonifici, discrepanze contrattuali) riducono la credibilità delle allegazioni di liceità
  • Se le somme trasferite transitano sul conto del terzo e le consegne di beni avvengono presso il suo domicilio, ciò rafforza l'elemento di consapevolezza e può ostacolare la tesi della impreparazione o estraneità del terzo

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