Cassazione Penale, Sentenza n. 21644/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame (26/09/2025) che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti in relazione a reati ex artt. 61 n.5, 628, 575 e 576 c.p. Il ricorrente deduceva tre motivi e chiedeva che fosse accertata l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300 c.p.p., avendo il giudice dell'abbreviato assolto Said Saraa il 06/02/2026 per non aver commesso il fatto
La decisione
La Corte dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'assoluzione intervenuta nel giudizio di merito (art. 300, comma 1, c.p.p.) rendeva inefficace qualsiasi titolo cautelare relativo agli stessi fatti, e la misura disposta dal Tribunale del riesame non era stata eseguita né poteva più produrre effetti. La Corte ha motivato l'inammissibilità richiamando l'indispensabilità di un interesse attuale e concreto al momento della decisione, la giurisprudenza consolidata in materia e il principio per cui l'accertata impossibilità di esecuzione elimina l'utilità dell'impugnazione. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Norme richiamate
L'assoluzione nel giudizio di merito comporta l'immediata inefficacia di qualsiasi titolo cautelare relativo allo stesso fatto; ciò rende priva di effetti l'eventuale ordinanza cautelare non eseguita
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
«l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva»
L'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame è sospesa fino al passaggio in giudicato; in tal modo, in presenza di ricorso tempestivo, la misura può rimanere ineseguita in attesa del giudicato
art. 306 e seguenti cod. proc. pen.
Norme sul venir meno degli effetti delle misure cautelari e sulle modalità di cessazione degli effetti in conseguenza di pronunce successive (richiamate in relazione all'inefficacia delle misure)
Regola il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione: la legittimità originaria dell'ordinanza cautelare può conservare rilievo se dedotta specificamente e idonea a fondare una domanda di riparazione
Individua i presupposti della custodia cautelare (fra cui i gravi indizi di colpevolezza); la sentenza di assoluzione vale a smentire la prognosi di colpevolezza che costituisce presupposto cautelare
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama la necessità di un interesse attuale e concreto per l'ammissibilità dell'impugnazione nel procedimento cautelare (come richiamato dalla Corte)
art. 586, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come criterio rilevante per l'interesse processuale residuo del ricorrente; in concreto la Corte verifica che dopo l'assoluzione non rimane interesse
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli effetti esecutivi dei provvedimenti; la Corte precisa che la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non deve automaticamente comportare sanzioni o condanne alle spese
Massime di principio
- Se, nel tempo tra l'emissione di un'ordinanza cautelare (anche d'appello) e la decisione in cassazione, interviene una sentenza di assoluzione per lo stesso fatto, qualsiasi titolo cautelare relativo a quel fatto diventa inefficace ex art. 300 c.p.p. e il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- L'interesse ad impugnare nel procedimento cautelare deve essere attuale fino al momento della decisione: non basta che il provvedimento impugnato esista formalmente se la sua esecuzione è resa impossibile da fatti sopravvenuti
- La possibilità di ottenere una pronuncia sulla legittimità originaria dell'ordinanza può persistere solo se tale pronuncia è concretamente idonea a fondare una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e ciò sia dedotto specificamente e motivatamente nel ricorso
- Non è necessario, né generalmente appropriato, adottare l'annullamento senza rinvio di un'ordinanza cautelare mai eseguita quando una sentenza di assoluzione ha già reso quella ordinanza priva di effetti: l'assoluzione prevale e impedisce l'esecuzione anche se l'ordinanza d'appello divenisse definitiva
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, perché non si configura una soccombenza
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