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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21644/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame (26/09/2025) che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti in relazione a reati ex artt. 61 n.5, 628, 575 e 576 c.p. Il ricorrente deduceva tre motivi e chiedeva che fosse accertata l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300 c.p.p., avendo il giudice dell'abbreviato assolto Said Saraa il 06/02/2026 per non aver commesso il fatto

La decisione

La Corte dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'assoluzione intervenuta nel giudizio di merito (art. 300, comma 1, c.p.p.) rendeva inefficace qualsiasi titolo cautelare relativo agli stessi fatti, e la misura disposta dal Tribunale del riesame non era stata eseguita né poteva più produrre effetti. La Corte ha motivato l'inammissibilità richiamando l'indispensabilità di un interesse attuale e concreto al momento della decisione, la giurisprudenza consolidata in materia e il principio per cui l'accertata impossibilità di esecuzione elimina l'utilità dell'impugnazione. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

Norme richiamate

  • art. 300 cod. proc. pen.

    L'assoluzione nel giudizio di merito comporta l'immediata inefficacia di qualsiasi titolo cautelare relativo allo stesso fatto; ciò rende priva di effetti l'eventuale ordinanza cautelare non eseguita

  • art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

    «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva»

    L'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame è sospesa fino al passaggio in giudicato; in tal modo, in presenza di ricorso tempestivo, la misura può rimanere ineseguita in attesa del giudicato

  • art. 306 e seguenti cod. proc. pen.

    Norme sul venir meno degli effetti delle misure cautelari e sulle modalità di cessazione degli effetti in conseguenza di pronunce successive (richiamate in relazione all'inefficacia delle misure)

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione: la legittimità originaria dell'ordinanza cautelare può conservare rilievo se dedotta specificamente e idonea a fondare una domanda di riparazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Individua i presupposti della custodia cautelare (fra cui i gravi indizi di colpevolezza); la sentenza di assoluzione vale a smentire la prognosi di colpevolezza che costituisce presupposto cautelare

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama la necessità di un interesse attuale e concreto per l'ammissibilità dell'impugnazione nel procedimento cautelare (come richiamato dalla Corte)

  • art. 586, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come criterio rilevante per l'interesse processuale residuo del ricorrente; in concreto la Corte verifica che dopo l'assoluzione non rimane interesse

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti esecutivi dei provvedimenti; la Corte precisa che la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non deve automaticamente comportare sanzioni o condanne alle spese

Massime di principio

  • Se, nel tempo tra l'emissione di un'ordinanza cautelare (anche d'appello) e la decisione in cassazione, interviene una sentenza di assoluzione per lo stesso fatto, qualsiasi titolo cautelare relativo a quel fatto diventa inefficace ex art. 300 c.p.p. e il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • L'interesse ad impugnare nel procedimento cautelare deve essere attuale fino al momento della decisione: non basta che il provvedimento impugnato esista formalmente se la sua esecuzione è resa impossibile da fatti sopravvenuti
  • La possibilità di ottenere una pronuncia sulla legittimità originaria dell'ordinanza può persistere solo se tale pronuncia è concretamente idonea a fondare una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e ciò sia dedotto specificamente e motivatamente nel ricorso
  • Non è necessario, né generalmente appropriato, adottare l'annullamento senza rinvio di un'ordinanza cautelare mai eseguita quando una sentenza di assoluzione ha già reso quella ordinanza priva di effetti: l'assoluzione prevale e impedisce l'esecuzione anche se l'ordinanza d'appello divenisse definitiva
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, perché non si configura una soccombenza

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