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Sentenza

Sentenza del 17/06/2020 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU fondato sulla delibera comunale n. 99 del 30 dicembre 2012, che determinava le tariffe per le strutture alberghiere. La ricorrente sosteneva l’illegittimità della tariffa, anche per carenza di motivazione e per l’irragionevole equiparazione della maggiore produzione di rifiuti da parte degli alberghi, senza considerare le superfici oggettivamente improduttive e la stagionalità dell’attività. A sostegno rilevava la sentenza del Consiglio di Stato n. 3108/2017, che aveva annullato le precedenti delibere comunali relative alle tariffe 2008 e 2009 e alle successive motivazioni integrative. Il giudice ha ritenuto che l’annullamento amministrativo producesse effetti anche nei confronti della società non partecipante a quel giudizio, data la natura regolamentare delle determinazioni tariffarie; ha inoltre verificato autonomamente la legittimità della delibera 2012 ai fini della sua disapplicazione.

La decisione

La Commissione ha accolto l’appello di C M e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro dell’11 luglio 2016, depositata il 24 ottobre 2016. Ha disapplicato la delibera comunale n. 99 del 30 dicembre 2012, ravvisandovi i medesimi vizi delle precedenti delibere annullate: motivazione inadeguata sulle differenze tariffarie applicate agli alberghi, presunzione apodittica di maggiore produzione di rifiuti e mancata considerazione delle superfici non produttive e della stagionalità. Di conseguenza ha annullato l’avviso di accertamento impugnato. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, e segnatamente di delibere comunali di approvazione di tariffe della TARSU, "presupposte" agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie.

    Il giudice tributario può disapplicare la delibera tariffaria illegittima posta a fondamento dell’avviso di accertamento, anche se la competenza sull’impugnazione diretta della delibera spetta al giudice amministrativo.

  • Art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E

    In tema di TARSU, il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E., con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.

    Il giudice tributario deve disapplicare anche d’ufficio la delibera comunale illegittima presupposta all’atto impositivo. Il limite è costituito da un giudicato amministrativo che ne abbia già accertato la legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un avviso tributario, il contribuente può chiedere al giudice tributario di verificare incidentalmente la legittimità della delibera tariffaria presupposta e di disapplicarla, anche se non l’ha impugnata nei termini davanti al giudice amministrativo.
  • Il potere di disapplicazione incontra il limite del giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della specifica delibera.
  • Le tariffe differenziate per categoria devono avere una motivazione concreta e non basarsi soltanto su presunzioni generiche: nella determinazione della TARSU per gli alberghi possono rilevare le superfici non idonee a produrre rifiuti e la stagionalità dell’attività.
  • Quando una pronuncia amministrativa annulla un atto di natura regolamentare o un atto inscindibile, i suoi effetti possono estendersi anche ai soggetti che non hanno partecipato al giudizio, se non è logicamente e giuridicamente possibile che l’atto continui a produrre effetti nei loro confronti.

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