Direttiva 2007/61
Direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007 , che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato. L’obiettivo è consentire la standardizzazione del tenore proteico di tali prodotti a un livello minimo del 34% in peso, espresso in materia secca sgrassata, e coordinare la disciplina con il regolamento (CE) n. 1925/2006 per l’aggiunta di vitamine e minerali. La direttiva modifica anche le definizioni di prodotto e specifica le materie prime autorizzate per la correzione proteica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2008.
Modifica della direttiva 2001/114/CE sui tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana, con introduzione della standardizzazione del tenore proteico e dell’aggiunta di vitamine e minerali.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti lattiero-caseari rientranti nella direttiva 2001/114/CE, in particolare al latte parzialmente disidratato e al latte totalmente disidratato destinati all’alimentazione umana. Incide sulle definizioni di prodotto, sui trattamenti consentiti, sulle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico e sull’eventuale aggiunta di vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006. Gli Stati membri devono recepire le modifiche nel proprio ordinamento entro il 31 agosto 2008.
Modifica della disciplina sul latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
La direttiva 2007/61/CE del Consiglio modifica la direttiva 2001/114/CE sui taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana. La finalità è duplice: da un lato, favorire l’armonizzazione nel commercio internazionale dei prodotti lattiero-caseari consentendo la standardizzazione del tenore proteico; dall’altro, coordinare la disciplina settoriale con il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
Obiettivi normativi
La direttiva si muove su un piano di armonizzazione tecnica del prodotto. I considerando evidenziano che la standardizzazione del tenore proteico viene autorizzata a un livello minimo del 34% in peso, espresso in materia secca sgrassata. Per rendere possibile tale standardizzazione, è necessario definire le materie prime utilizzabili per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione. Inoltre, la direttiva adegua la normativa di settore alla disciplina generale dell’Unione sull’aggiunta di vitamine e minerali.
Modifiche alla direttiva 2001/114/CE
L’articolo 1 dispone due interventi puntuali sulla direttiva 2001/114/CE:
- l’articolo 2 è soppresso;
- l’allegato I è modificato secondo l’allegato della direttiva 2007/61/CE.
Si tratta quindi di una direttiva modificativa, che non sostituisce integralmente il quadro previgente ma ne aggiorna alcune definizioni e condizioni tecniche essenziali.
Definizione dei prodotti interessati
L’allegato I riformula le definizioni di prodotto:
- il latte parzialmente disidratato è definito come prodotto liquido, con o senza zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti; è ammessa l’aggiunta di panna o latte totalmente disidratato, purché nel prodotto finito l’aggiunta di latte totalmente disidratato non superi il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
- il latte totalmente disidratato è definito come prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti, con tenore di acqua non superiore al 5% in peso del prodotto finito.
Trattamenti consentiti e correzione proteica
Il punto 3 dell’allegato I viene modificato in due aspetti rilevanti.
Anzitutto, la lettera b) richiama espressamente il regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, precisando che la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 avviene fatte salve tali norme.
In secondo luogo, è introdotta la lettera c), che consente la correzione del tenore proteico del latte alle seguenti condizioni:
- rispetto dei requisiti di composizione previsti per i prodotti ai punti 1 e 2;
- raggiungimento di un livello minimo del 34% in peso espresso in materia secca sgrassata;
- aggiunta e/o sottrazione di componenti del latte;
- mantenimento del rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.
Per i professionisti, questa è la modifica di maggiore rilievo sostanziale, perché apre alla standardizzazione proteica ma entro un perimetro tecnico rigoroso.
Aggiunte autorizzate e materie prime
Il punto 4 dell’allegato I è sostituito da una nuova rubrica: "Aggiunte e materie prime autorizzate".
Sono autorizzate le vitamine e i minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006. Inoltre, ai fini della correzione del tenore proteico, sono espressamente autorizzate tre materie prime:
- retentato di latte, ossia il prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
- permeato di latte, ossia il prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
- lattosio, componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero con tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0% m/m su sostanza secca; può essere anidro, contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere un miscuglio delle due forme.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 disciplina gli obblighi di recepimento. Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, con tavola di concordanza;
- includere nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Si tratta di una direttiva che lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, ma impone un risultato preciso entro un termine certo di trasposizione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Profili di interesse pratico
Per gli operatori del settore lattiero-caseario, la direttiva è rilevante perché:
- consente la standardizzazione del tenore proteico entro il limite minimo del 34%;
- circoscrive le materie prime utilizzabili per la correzione proteica;
- coordina la disciplina settoriale con il regime generale su vitamine e minerali;
- impone un recepimento nazionale entro il 31 agosto 2008, con possibili adattamenti delle regole interne di composizione e commercializzazione dei prodotti disciplinati.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 2001/114/CE
L’articolo 1 abroga l’articolo 2 della direttiva 2001/114/CE e sostituisce l’allegato I secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2007/61/CE.
Definizioni di latte parzialmente disidratato e totalmente disidratato
L’allegato I, punti 1 e 2, ridefinisce il latte parzialmente disidratato come prodotto liquido ottenuto mediante parziale eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti, con o senza zuccheri, e con eventuale aggiunta di panna o latte totalmente disidratato entro il limite del 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte. Il latte totalmente disidratato è definito come prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti, con tenore di acqua non superiore al 5% in peso del prodotto finito.
Trattamenti consentiti e correzione del tenore proteico
Il punto 3, lettera b), richiama il regolamento (CE) n. 853/2004 per i requisiti igienici applicabili agli alimenti di origine animale. È inoltre introdotta la lettera c), che consente, fatti salvi i requisiti di composizione dei punti 1 e 2, la correzione del tenore proteico del latte a un livello minimo del 34% in peso espresso in materia secca sgrassata, mediante aggiunta e/o sottrazione di componenti del latte, purché non sia alterato il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.
Aggiunte autorizzate e materie prime per la correzione proteica
Il nuovo punto 4 autorizza l’aggiunta di vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006. Per la correzione del tenore proteico sono autorizzati: retentato di latte, permeato di latte e lattosio. Per ciascuna materia prima sono fornite definizioni tecniche: il retentato di latte è il prodotto della concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione; il permeato di latte è il prodotto ottenuto estraendo proteine e materia grassa mediante ultrafiltrazione; il lattosio è il componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero con tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0% m/m su sostanza secca, anidro o idratato.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 agosto 2008 e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate, corredato da una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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