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direttiva

Direttiva 2007/55

Direttiva 2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di azinfos-metile alla luce di nuovi dati tossicologici, di esposizione dei consumatori e dei valori del Codex Alimentarius. Interviene modificando gli allegati di quattro direttive settoriali, con la soppressione di una voce e l’introduzione di nuovi valori per diverse categorie di prodotti alimentari. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 marzo 2008 e applicarle dal 19 marzo 2008.

Modifica dei limiti massimi di residui di azinfos-metile negli alimenti e nei mangimi attraverso la soppressione e la sostituzione di voci negli allegati di quattro direttive settoriali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di azinfos-metile nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale disciplinati dalle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Riguarda in particolare ortofrutticoli, cereali, prodotti alimentari di origine animale, alcuni prodotti di origine vegetale, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo; per molte matrici il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica. Sono esclusi gli usi non contemplati dalle tabelle modificate; per le combinazioni prodotto/antiparassitario non autorizzate il testo prevede un limite analitico minimo.

Modifica dei limiti massimi di residui di azinfos-metile

La direttiva interviene sui limiti massimi di residui (LMR) di azinfos-metile in vari alimenti, aggiornandoli alla luce di nuovi dati tossicologici e di valutazioni sull’esposizione dei consumatori. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle direttive settoriali sui residui di antiparassitari e mira a garantire un livello uniforme di tutela della salute e un efficace controllo dell’osservanza del divieto di impieghi non autorizzati.

Finalità e basi del riesame

Nei considerando la Commissione afferma di aver ricevuto informazioni che rendevano opportuno rivedere gli LMR esistenti. Il riesame è stato condotto tenendo conto:

  • dei nuovi dati tossicologici disponibili;
  • dell’assunzione di azinfos-metile da parte dei consumatori nel lungo periodo e a breve termine;
  • delle procedure e prassi comunitarie;
  • degli orientamenti OMS pubblicati nel 1997 per la stima dell’assunzione alimentare di residui di antiparassitari;
  • dei valori raccomandati dal Codex Alimentarius, valutati in parallelo ai limiti comunitari.

La Commissione sottolinea che i nuovi LMR devono evitare un’esposizione inaccettabile dei consumatori.

Ambito di applicazione

La direttiva modifica quattro atti previgenti:

  • direttiva 76/895/CEE, sugli ortofrutticoli;
  • direttiva 86/362/CEE, sui cereali;
  • direttiva 86/363/CEE, sui prodotti alimentari di origine animale;
  • direttiva 90/642/CEE, su alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

L’intervento riguarda quindi i residui di azinfos-metile nei prodotti alimentari disciplinati da tali direttive, con effetti su diverse categorie di prodotti vegetali e animali. Per le combinazioni prodotto/antiparassitario non autorizzate, il testo richiede l’applicazione del limite inferiore di determinazione analitica.

Modifica della direttiva 76/895/CEE

L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE, della voce relativa all’azinfos-metile. Si tratta di una semplificazione coerente con la nuova disciplina dei residui introdotta negli altri allegati modificati dalla direttiva.

Modifica della direttiva 86/362/CEE: cereali

L’articolo 2 rinvia all’allegato I della direttiva, che aggiunge nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE la voce relativa all’azinfos-metile con LMR pari a 0,05 mg/kg per i cereali.

Modifica della direttiva 86/363/CEE: prodotti di origine animale

L’articolo 3 rinvia all’allegato II della direttiva, che inserisce nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE tre righe relative a:

  • grassi delle carni, preparazioni di carni, frattaglie e grassi animali;
  • latte di vacca crudo e latte di vacca intero, nonché altri prodotti alimentari a base di latte;
  • uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d’uovo.

Per tutte queste categorie l’LMR di azinfos-metile è fissato a 0,01 mg/kg, con nota che indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Modifica della direttiva 90/642/CEE: prodotti vegetali

L’articolo 4 rinvia all’allegato III, che sostituisce il contenuto dell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE con una nuova colonna dedicata all’azinfos-metile. La tabella stabilisce LMR differenziati per gruppi di prodotti e, in alcuni casi, per singole sottocategorie.

Tra i principali valori previsti figurano:

  • 0,05 mg/kg per molte categorie, tra cui agrumi, varie frutta e verdure, funghi, ortaggi a foglia, ortaggi a stelo, frutta varie, patate;
  • 0,5 mg/kg per frutta a guscio, pomacee, drupacee, alcune bacche e piccoli frutti, alcuni gruppi di ortaggi, nonché per semi di cotone;
  • 0,2 mg/kg per cetrioli;
  • 0,1 mg/kg per tè e luppolo.

Per alcune categorie è espressamente indicato che 0,05 mg/kg rappresenta il limite inferiore di determinazione analitica. Per alcune voci contrassegnate con (t) l’LMR è temporaneo fino al 18 settembre 2008; dopo tale data il valore diventa 0,05 mg/kg salvo diversa modifica mediante direttiva o regolamento.

Obblighi degli Stati membri: recepimento e applicazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. La forma del richiamo è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare, la direttiva rileva soprattutto per:

  • l’aggiornamento degli standard di conformità sui residui di azinfos-metile;
  • la verifica dei sistemi di controllo e autocontrollo lungo la filiera alimentare;
  • la necessità di monitorare le scadenze del periodo transitorio, in particolare per i limiti temporanei fino al 18 settembre 2008;
  • l’adeguamento documentale e regolatorio a livello nazionale entro il termine di recepimento.

La direttiva attribuisce agli Stati membri margini limitati quanto al contenuto sostanziale, poiché i nuovi LMR sono stabiliti a livello UE; resta invece discrezionale la forma degli atti di recepimento e le modalità del riferimento alla direttiva nei testi nazionali.

Disposizioni principali

Riesame scientifico dei LMR di azinfos-metile

I considerando affermano che la Commissione ha riesaminato gli LMR di azinfos-metile sulla base di nuovi dati tossicologici e di assunzione da parte dei consumatori, anche tenendo conto delle procedure del Codex Alimentarius e degli orientamenti OMS. L’obiettivo è fissare nuovi LMR che non comportino un’esposizione inaccettabile per i consumatori.

Tutela contro gli usi non autorizzati

Per garantire una protezione adeguata contro residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario devono essere fissati LMR al limite inferiore di determinazione analitica.

Modifiche alla direttiva 76/895/CEE

L’articolo 1 sopprime nell’allegato II la voce relativa all’azinfos-metile.

Modifiche alla direttiva 86/362/CEE

L’articolo 2 modifica la direttiva 86/362/CEE secondo l’allegato I: nell’allegato II, parte A, è aggiunta la riga per l’azinfos-metile con LMR pari a 0,05 mg/kg per i cereali.

Modifiche alla direttiva 86/363/CEE

L’articolo 3 modifica la direttiva 86/363/CEE secondo l’allegato II: nell’allegato II, parte A, sono aggiunte tre righe per grassi delle carni e prodotti correlati, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e prodotti a base di uova, tutte con LMR di 0,01 mg/kg, corrispondente al limite inferiore di determinazione analitica.

Modifiche alla direttiva 90/642/CEE

L’articolo 4 modifica la direttiva 90/642/CEE secondo l’allegato III, introducendo una nuova colonna con LMR di azinfos-metile per numerosi gruppi di prodotti vegetali. Sono previsti, tra gli altri, valori di 0,05 mg/kg per varie frutta e verdure, 0,5 mg/kg per alcune categorie specifiche, 0,2 mg/kg per cetrioli e semi di cotone, 0,1 mg/kg per tè e luppolo; per alcune voci è indicato che l’LMR temporaneo scade il 18 settembre 2008 e diventa 0,05 mg/kg salvo diversa modifica.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 19 marzo 2008. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

L’articolo 6 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 7 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturatutela dei consumatorisalute animale

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