Direttiva 2007/56
Direttiva 2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 , che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti alimentari. Le modifiche tengono conto di nuove utilizzazioni, cambi di utilizzazione e valutazioni scientifiche sulla sicurezza per i consumatori, con particolare attenzione all’esposizione alimentare cronica e acuta. Per talune sostanze vengono confermati o prorogati limiti provvisori, mentre per altre vengono fissati nuovi limiti o introdotti prodotti specifici, come i semi di zucca. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 18 dicembre 2007 e applicarle dal 19 dicembre 2007.
Modifica delle quantità massime di residui di alcuni antiparassitari in cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, con fissazione/proroga di limiti provvisori per talune sostanze.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirne le modifiche nelle discipline nazionali relative alle quantità massime di residui (QMR) di antiparassitari su e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Incide anche sulla classificazione di nuovi prodotti alimentari nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE, in particolare i "semi di zucca", e riguarda le sostanze azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle desumibili dai limiti di residuo fissati per singoli prodotti e dalla natura provvisoria di alcune QMR.
Direttiva 2007/56/CE della Commissione: aggiornamento delle quantità massime di residui di antiparassitari
La direttiva interviene sul sistema comunitario delle quantità massime di residui (QMR) di antiparassitari, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L’obiettivo è adeguare i limiti ai nuovi dati scientifici, alle nuove utilizzazioni autorizzate e alle valutazioni dell’esposizione dei consumatori, mantenendo un livello di tutela coerente con la salute umana e animale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la direttiva 91/414/CEE, che attribuisce agli Stati membri il potere di autorizzare i prodotti fitosanitari per specifiche colture, sulla base di una valutazione degli effetti sulla salute e sull’ambiente. I considerando chiariscono che le QMR devono essere riesaminate costantemente e che possono essere modificate in presenza di nuove utilizzazioni o cambi di utilizzazione. La logica della direttiva è dunque quella di adeguare il quadro dei residui agli usi effettivi e ai dati tossicologici disponibili, così da garantire che l’apporto alimentare resti accettabile.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda:
- i cereali, disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE;
- i prodotti alimentari di origine animale, disciplinati dalla direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.
Le sostanze interessate sono azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen. La modifica degli allegati si traduce sia nella revisione di limiti già esistenti sia nella prima fissazione di limiti per prodotti non ancora coperti, come i semi di zucca nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE.
Ragioni delle modifiche
I considerando spiegano che alcune modifiche derivano da nuove utilizzazioni o cambi di utilizzazione comunicati alla Commissione per azossistrobina, clorotalonil, ioxinil e quinoxifen. Per l’esaclorobenzene, la Commissione segnala la possibilità di contaminazione ambientale dei semi di zucca e la necessità di includere tale prodotto tra quelli soggetti a QMR specifiche.
Per l’oxamil, la direttiva conferma le QMR provvisorie già fissate in precedenza, dopo valutazione dei risultati delle prove. Per la deltametrina, invece, si proroga la validità delle QMR provvisorie, in attesa della revisione del fascicolo ai sensi della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati negli Stati membri.
Criteri di fissazione delle QMR
La Commissione afferma che le QMR sono determinate sulla base della valutazione dell’esposizione dei consumatori lungo l’intera vita, secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS. Per clorotalonil e ioxinil, per i quali esistono dosi acute di riferimento, viene considerata anche l’esposizione acuta attraverso i singoli alimenti. L’obiettivo è evitare il superamento della dose giornaliera ammissibile e, ove rilevante, della dose acuta di riferimento.
La direttiva prevede inoltre che le QMR siano fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando:
- le utilizzazioni autorizzate non producono residui rilevabili;
- non vi sono utilizzazioni autorizzate;
- le utilizzazioni autorizzate dagli Stati membri non sono supportate dai dati necessari;
- vi siano utilizzazioni in paesi terzi che possono generare residui nei prodotti commercializzati nel mercato comunitario, ma non siano suffragate dai dati necessari.
Contenuto delle modifiche agli allegati
L’articolo 1 modifica la direttiva 86/362/CEE, con particolare riferimento alla deltametrina nei cereali. L’allegato I della direttiva contiene la tabella aggiornata con una QMR provvisoria di 2 mg/kg, valida fino al 1° novembre 2008.
L’articolo 2 modifica la direttiva 86/363/CEE, sostituendo la riga relativa alla deltametrina (cis-deltametrina) per i prodotti di origine animale. L’allegato II, parte A, introduce limiti specifici per grassi delle carni, latte, uova e altre categorie, con alcune voci indicate al limite inferiore di determinazione analitica e con notazione espressa della provvisorietà.
L’articolo 3 modifica la direttiva 90/642/CEE in due modi:
- aggiunge nell’allegato I, gruppo "4. Semi oleaginosi", la voce "Semi di zucca";
- sostituisce l’allegato II, parte A, con una nuova tabella di QMR per azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen su numerosi gruppi di prodotti vegetali.
Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo, frutta fresca e secca, agrumi, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, legumi freschi, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo.
Regime delle QMR provvisorie
La direttiva distingue tra limiti definitivi e limiti provvisori. Per la deltametrina, le QMR restano provvisorie fino al 1° novembre 2008. Nei considerando si precisa anche che la fissazione o modifica di QMR provvisorie a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per ioxinil e quinoxifen ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato VI di tale direttiva.
La Commissione ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni di tali sostanze; allo spirare di tale periodo, le QMR comunitarie provvisorie dovrebbero diventare definitive.
Recepimento negli Stati membri
L’articolo 4 contiene la disciplina di recepimento. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 18 dicembre 2007 le disposizioni nazionali di attuazione;
- applicare tali disposizioni dal 19 dicembre 2007;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Si tratta di un tipico obbligo di risultato proprio delle direttive: gli Stati membri restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, ma devono conseguire l’adeguamento sostanziale entro il termine fissato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva assume rilievo soprattutto in materia di compliance agroalimentare, importazione/esportazione di prodotti alimentari e verifiche sui residui. La modifica delle QMR può incidere su controlli ufficiali, etichettatura indiretta attraverso la conformità dei prodotti, gestione dei rischi di non conformità e autorizzazioni fitosanitarie collegate agli usi nazionali delle sostanze interessate.
Disposizioni principali
Modifica delle QMR per cereali
L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 86/362/CEE conformemente all’allegato I. In particolare, nell’allegato II, parte A, la riga relativa alla deltametrina (cis-deltametrina) è sostituita con una QMR pari a 2 mg/kg per i cereali, con nota che la quantità massima di residui è provvisoria e valida fino al 1° novembre 2008.
Modifica delle QMR per prodotti alimentari di origine animale
L’articolo 2 dispone la modifica della direttiva 86/363/CEE conformemente all’allegato II. Nell’allegato II, parte A, la riga relativa alla deltametrina (cis-deltametrina) è sostituita con nuovi valori per grassi delle carni, latte, uova e altri prodotti di origine animale, con indicazione di limiti provvisori e, per talune voci, del limite inferiore di determinazione analitica.
Modifica delle QMR per prodotti di origine vegetale e introduzione dei semi di zucca
L’articolo 3 modifica la direttiva 90/642/CEE: nell’allegato I, gruppo 4 "Semi oleaginosi", è aggiunta la voce "Semi di zucca"; inoltre l’allegato II è sostituito conformemente all’allegato III. Quest’ultimo ridefinisce le QMR per azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen su numerosi gruppi di prodotti vegetali.
Aggiornamento scientifico e razionale delle nuove soglie
I considerando precisano che le nuove o modificate QMR derivano da nuove utilizzazioni o cambi di utilizzazione comunicate alla Commissione, da dati sui residui e da valutazioni dell’esposizione dei consumatori. Per l’esaclorobenzene si richiama la contaminazione ambientale dei semi di zucca; per l’oxamil si confermano QMR provvisorie; per la deltametrina si prorogano i limiti provvisori in attesa della revisione del fascicolo della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione negli Stati membri.
Limiti provvisori e loro durata
La direttiva prevede che le QMR provvisorie per la deltametrina restino valide fino al 1° novembre 2008. I considerando indicano inoltre che per ioxinil e quinoxifen gli Stati membri possono fissare QMR provvisorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato VI di tale direttiva, e che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per ulteriori utilizzazioni, al termine del quale le QMR comunitarie provvisorie divengono definitive.
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 18 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 19 dicembre 2007. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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