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direttiva

Direttiva 2007/44

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/44/CE introduce un quadro armonizzato per la notifica, la valutazione e l’approvazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario. Stabilisce un termine massimo di 60 giorni lavorativi per la valutazione, criteri prudenziali tassativi e limiti alla discrezionalità degli Stati membri, con l’obiettivo di garantire certezza giuridica, trasparenza e uniformità applicativa. Modifica in modo coordinato le direttive su assicurazioni, riassicurazione, mercati finanziari e credito, allineando le regole per banche, assicurazioni, riassicuratori e imprese di investimento.

Armonizzazione delle regole procedurali e dei criteri prudenziali per valutare acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate in enti creditizi, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e imprese di investimento, nonché alle relative cessioni o riduzioni di partecipazioni qualificate. Coinvolge persone fisiche e giuridiche che agiscono da sole o di concerto con altri, con particolare rilievo per acquirenti già regolamentati in un altro Stato membro o in altro settore finanziario e per acquirenti non soggetti a vigilanza o stabiliti fuori dalla Comunità. Sono escluse dall’aggregazione, a determinate condizioni, le posizioni detenute da imprese di investimento o enti creditizi nell’ambito di assunzione a fermo e collocamento su base irrevocabile, se i diritti non sono esercitati e le azioni sono cedute entro un anno.

Direttiva 2007/44/CE sulle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario

La direttiva interviene per armonizzare, in chiave prudenziale, le regole applicabili alle acquisizioni e agli incrementi di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni, riassicuratori e imprese di investimento. Il contesto è quello di mercati finanziari sempre più integrati, nei quali operazioni nazionali e transfrontaliere richiedono criteri comuni, tempi certi e una procedura trasparente di valutazione.

Finalità e impostazione generale

L’obiettivo centrale è garantire certezza giuridica, prevedibilità e uniformità nell’esame dei progetti di acquisizione. La direttiva afferma espressamente che la valutazione deve essere esclusivamente prudenziale, senza sostituire né sospendere gli ordinari requisiti di vigilanza applicabili all’ente interessato dopo l’autorizzazione iniziale.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le acquisizioni e gli incrementi di partecipazioni qualificate in:

  • enti creditizi;
  • imprese di assicurazione;
  • imprese di riassicurazione;
  • imprese di investimento.

Le norme si applicano sia a persone fisiche sia a persone giuridiche, anche quando agiscono di concerto con altri soggetti. Particolare attenzione è riservata ai casi in cui l’acquirente sia un soggetto regolamentato in un altro Stato membro o in altro settore finanziario, oppure un soggetto non regolamentato o stabilito fuori dalla Comunità.

Soglie di partecipazione e nozione di partecipazione qualificata

La direttiva coordina le soglie rilevanti per la notifica e la valutazione. Per assicurazioni, riassicurazione e credito, la notifica scatta quando la partecipazione raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% dei diritti di voto o del capitale, oppure quando l’impresa diventa società figlia dell’acquirente. Per le imprese di investimento, la partecipazione qualificata è definita come una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, o comunque idonea a conferire un’influenza notevole.

La direttiva precisa inoltre che, ai fini del calcolo, si devono considerare i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE e le regole di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva. Restano esclusi, a condizioni rigorose, i diritti di voto o le azioni detenuti da imprese di investimento o enti creditizi nell’ambito di assunzione a fermo o collocamento con impegno irrevocabile, purché non siano esercitati per intervenire nella gestione e siano ceduti entro un anno.

Procedura di notifica e termini

Il candidato acquirente deve notificare preventivamente per iscritto all’autorità competente l’intenzione di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata e trasmettere le informazioni richieste dall’elenco nazionale. L’autorità competente deve confermare per iscritto la ricezione della notifica entro due giorni lavorativi.

Il termine massimo per la valutazione è di 60 giorni lavorativi dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e della documentazione completa richiesta. L’autorità deve comunicare al candidato acquirente la data di scadenza del termine al momento della ricezione della notifica.

Durante il periodo di valutazione:

  • l’autorità può richiedere ulteriori informazioni solo fino al 50º giorno lavorativo;
  • la sospensione del termine è possibile solo per la parte necessaria a ricevere la risposta e non può superare 20 giorni lavorativi;
  • la sospensione può essere estesa fino a 30 giorni lavorativi se il candidato risiede fuori dalla Comunità, è soggetto a regolamentazione non comunitaria o non è sottoposto a vigilanza in base agli atti settoriali indicati dalla direttiva.

Se l’autorità intende opporsi, deve informare per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque entro la scadenza del termine di valutazione, indicando le ragioni. Se non si oppone entro il termine, il progetto si considera approvato per silenzio-assenso.

Criteri prudenziali di valutazione

La valutazione deve essere svolta per assicurare una gestione sana e prudente dell’ente interessato e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente. I criteri sono tassativi e di natura prudenziale:

  • reputazione del candidato acquirente;
  • reputazione ed esperienza delle persone che, a seguito dell’operazione, determineranno l’orientamento dell’attività;
  • solidità finanziaria del candidato acquirente, anche in relazione al tipo di attività svolta e prevista;
  • capacità della target di continuare a rispettare i requisiti prudenziali applicabili e, se del caso, quelli di altre direttive settoriali;
  • esistenza di ragionevoli motivi per sospettare operazioni o tentativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o un aumento di tale rischio.

L’opposizione dell’autorità è ammessa solo se sussistono ragionevoli motivi sulla base dei criteri indicati o se le informazioni fornite sono incomplete.

Limiti alla discrezionalità nazionale

Gli Stati membri devono astenersi dall’imporre condizioni preliminari sul livello della partecipazione da acquisire e non possono consentire un esame fondato sulle necessità economiche del mercato. Inoltre, la direttiva vieta requisiti più rigorosi rispetto a quelli armonizzati per notifica e approvazione di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Gli Stati membri devono pubblicare l’elenco delle informazioni necessarie per la valutazione; tali informazioni devono essere proporzionate e pertinenti, senza richiedere elementi non rilevanti ai fini della valutazione prudenziale.

Cooperazione tra autorità competenti

Quando l’acquirente è un ente o una persona già autorizzata o controllante un soggetto regolamentato in un altro Stato membro o in altro settore, le autorità competenti devono operare in piena consultazione reciproca. Devono scambiarsi senza ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti, su richiesta o di propria iniziativa.

La decisione finale dell’autorità della target deve indicare eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Adeguamenti tecnici e revisione

La direttiva attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per adeguare i criteri prudenziali agli sviluppi futuri e garantire un’applicazione uniforme. È inoltre previsto un riesame generale dell’applicazione della direttiva entro il 21 marzo 2011, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, proposte appropriate.

Recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 21 marzo 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i progetti di acquisizione notificati prima dell’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, la valutazione resta disciplinata dalla normativa nazionale vigente al momento della notifica.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché impone una verifica preventiva strutturata su partecipazioni rilevanti in operatori vigilati, con impatto su M&A, riorganizzazioni di gruppo e operazioni cross-border. In pratica, assumono rilievo la corretta qualificazione delle soglie, la predisposizione della documentazione informativa, la gestione dei tempi procedurali e l’analisi dei profili reputazionali, patrimoniali e antiriciclaggio dell’acquirente.

Disposizioni principali

Obiettivo di armonizzazione prudenziale

La direttiva mira a uniformare nell’Unione le regole procedurali e i criteri prudenziali per la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate, eliminando incertezze e riducendo divergenze nazionali. Il legislatore europeo limita la discrezionalità degli Stati membri, che non possono introdurre requisiti più rigorosi per notifica e approvazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva.

Soglie di notifica e definizione di partecipazione qualificata

Per assicurazioni, riassicurazione e credito, la notifica preventiva è richiesta quando la partecipazione raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% dei diritti di voto o del capitale, oppure quando l’impresa diviene società figlia dell’acquirente. Per le imprese di investimento, la nozione di partecipazione qualificata è pari almeno al 10% del capitale o dei diritti di voto, o comunque tale da consentire un’influenza notevole. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30% se applicano una soglia di un terzo ai sensi della direttiva 2004/109/CE.

Procedura di notifica e silenzio-assenso

Il candidato acquirente deve notificare preventivamente per iscritto all’autorità competente l’entità della partecipazione e le informazioni richieste dall’elenco nazionale. L’autorità deve accusare ricezione entro due giorni lavorativi e dispone di 60 giorni lavorativi per la valutazione; in mancanza di opposizione scritta entro il termine, il progetto si considera approvato. Le autorità possono richiedere informazioni integrative entro il 50º giorno lavorativo e sospendere il termine per un massimo di 20 giorni lavorativi, prorogabili fino a 30 giorni in casi specifici (acquirente extra-UE o non vigilato).

Criteri prudenziali di valutazione

La decisione deve basarsi solo su criteri di natura prudenziale: reputazione del candidato acquirente, reputazione ed esperienza dei futuri gestori, solidità finanziaria dell’acquirente, capacità della target di continuare a rispettare i requisiti prudenziali e assenza di ragionevoli sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. È vietato subordinare l’operazione a condizioni preliminari sul livello della partecipazione o esaminarla sulla base delle necessità economiche del mercato.

Cooperazione tra autorità competenti

Se l’acquirente è un soggetto regolamentato, o una sua impresa madre o controllante, autorizzato in un altro Stato membro o in altro settore, le autorità competenti devono consultarsi pienamente e scambiarsi senza ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti. La decisione dell’autorità della target deve tener conto di eventuali pareri o riserve dell’autorità competente del candidato acquirente.

Trasparenza informativa e non discriminazione

Gli Stati membri devono pubblicare l’elenco delle informazioni necessarie per la valutazione, che devono essere proporzionate e adeguate alla natura dell’acquirente e del progetto. Se sono notificati più progetti sulla stessa impresa, le autorità devono trattare i candidati in modo non discriminatorio.

Adeguamenti tecnici e controllo successivo

La direttiva consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione per adeguare i criteri prudenziali agli sviluppi futuri e garantire l’applicazione uniforme. È inoltre previsto un riesame della direttiva da parte della Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, entro il 21 marzo 2011.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 marzo 2009 e comunicare immediatamente alla Commissione le misure adottate. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialeassicurazionimercati finanziariantiriciclaggio

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