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direttiva

Direttiva 2007/62

Direttiva 2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007 , che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di quattro sostanze attive fitosanitarie, introducendo valori per cereali e numerosi prodotti vegetali. Le modifiche derivano dalla valutazione scientifica delle sostanze già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e mirano a tutelare il consumatore, consentendo al contempo il controllo dell'uso autorizzato o non autorizzato dei prodotti fitosanitari. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 aprile 2008 e applicarla dal 6 aprile 2008.

Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per fissare quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron in cereali e in taluni prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda, sul piano materiale, i residui di antiparassitari nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo. Incide sulle quantità massime di residui (QMR) da integrare negli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, con riferimento alle sostanze attive bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron. Le QMR sono in diversi casi provvisorie e legate al limite inferiore di determinazione analitica; la direttiva lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di fissare QMR provvisorie nazionali ai sensi della direttiva 91/414/CEE fino alla disciplina comunitaria.

Modifica delle quantità massime di residui per bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron

La direttiva 2007/62/CE della Commissione aggiorna gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE introducendo o modificando le quantità massime di residui (QMR) per quattro sostanze attive fitosanitarie. L'intervento si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e mira a garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori, consentendo al tempo stesso il controllo dell'osservanza del divieto o della limitazione d'impiego di tali sostanze.

Contesto e motivazioni

La Commissione richiama il fatto che pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfuron sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con precedenti direttive della Commissione. Le informazioni sulle utilizzazioni proposte, trasmesse da alcuni Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, sono state riesaminate e ritenute sufficienti per fissare alcune QMR. Per il bifenazato viene anche preso in considerazione il Codex Alimentarius, e la Commissione conclude che i valori proposti non comportano rischi per i consumatori alla luce della DGA e, ove pertinente, della DAR.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e incide sui limiti applicabili ai residui di antiparassitari:

  • nei cereali, mediante la modifica della direttiva 86/362/CEE;
  • in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli, legumi da granella, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo, mediante la modifica della direttiva 90/642/CEE.

Le QMR inserite sono in parte provvisorie e spesso fissate al limite inferiore di determinazione analitica. La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di fissare QMR provvisorie nazionali ai sensi della direttiva 91/414/CEE, prima dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate.

Obblighi e margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva non disciplina direttamente autorizzazioni o divieti di impiego, ma obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio ordinamento i nuovi valori di residuo negli allegati delle direttive di base. Il margine nazionale rimane rilevante nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento e nella possibilità di adottare QMR provvisorie nazionali, nel rispetto del quadro della direttiva 91/414/CEE.

Modifiche per i cereali

Per la direttiva 86/362/CEE, l'allegato II, parte A, è integrato con nuove righe riferite a bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron. I valori indicati per i cereali sono:

  • bifenazato: 0,01 mg/kg;
  • petoxamide: 0,01 mg/kg;
  • pirimetanil: 0,05 mg/kg;
  • rimsulfuron: 0,05 mg/kg.

Le note dell'allegato precisano che:

  • il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica;
  • il simbolo (p) indica che la QMR è stata fissata provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE;
  • salvo modifica, la QMR provvisoria diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.

Modifiche per prodotti di origine vegetale

Per la direttiva 90/642/CEE, l'allegato II, parte A, è integrato con una tabella ampia che copre numerosi gruppi di prodotti. La struttura dell'allegato distingue, per ciascuna sostanza attiva, valori generali di gruppo e, in taluni casi, valori specifici per sottocategorie o prodotti singoli.

Tra i gruppi disciplinati figurano:

  • frutta fresca, secca o non cotta e frutta a guscio;
  • agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia;
  • ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi, incluse radici e tuberi, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi da granella, ortaggi a stelo e funghi;
  • legumi da granella;
  • semi oleaginosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo essiccato, compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata.

La direttiva fissa per diversi prodotti valori specifici, ad esempio per alcune colture orticole e frutticole, e in molti casi impone il limite di 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg. In altri casi, i valori sono più elevati e differenziati per sostanza e prodotto. Anche qui le note richiamano il significato del limite inferiore di determinazione analitica e della provvisorietà delle QMR.

Significato operativo delle QMR provvisorie

La Commissione giustifica il ricorso a QMR provvisorie con l'esigenza di tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da usi non autorizzati dei prodotti fitosanitari. Il quadro comunitario consente l'impostazione di valori provvisori in attesa di ulteriori utilizzazioni e di una possibile stabilizzazione del regime dopo quattro anni. Per i professionisti, ciò implica che i limiti recepiti nei controlli ufficiali e nella filiera devono essere letti in coordinamento con il regime transitorio delle sostanze attive in questione.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 5 aprile 2008 le disposizioni necessarie;
  • comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza;
  • applicare le disposizioni dal 6 aprile 2008.

Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica delle QMR per i cereali

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II della direttiva 86/362/CEE secondo l'allegato I della direttiva. Nell'allegato I sono introdotte per i cereali QMR provvisorie per bifenazato e petoxamide pari a 0,01 mg/kg e per pirimetanil e rimsulfuron pari a 0,05 mg/kg. Le quantità sono indicate come provvisorie (p) e, salvo modifica, diverranno definitive il 25 ottobre 2011.

Modifica delle QMR per prodotti di origine vegetale

L'articolo 2 modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE secondo l'allegato II della direttiva. Sono inserite QMR per un ampio elenco di gruppi di prodotti vegetali, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo, con valori differenziati per ciascuna sostanza attiva e per specifici sottogruppi/prodotti. Molti valori sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica e/o in via provvisoria.

Presupposti scientifici e tutela del consumatore

I considerando spiegano che le sostanze attive sono state inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che le informazioni disponibili sulle loro utilizzazioni sono state riesaminate. La Commissione ha valutato la sicurezza dei livelli proposti rispetto alla dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, alla dose acuta di riferimento (DAR), concludendo che le QMR proposte non comportano superamenti di tali parametri. Per il bifenazato si fa anche riferimento alle QMR raccomandate dal Codex Alimentarius, ritenute compatibili con la tutela del consumatore.

QMR provvisorie nazionali e durata della provvisorietà

La direttiva chiarisce che la fissazione di QMR provvisorie a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di stabilire QMR provvisorie nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE. È ritenuto sufficiente un periodo di quattro anni per consentire ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva; decorso tale periodo, la QMR provvisoria dovrebbe diventare definitiva.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 5 aprile 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 6 aprile 2008. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareresidui di pesticidisalute dei consumatorimercato interno

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