Direttiva 2007/57
Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 , che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui per il gruppo dei ditiocarbammati sulla base di nuove informazioni sugli impieghi e della valutazione del rischio per i consumatori. Le modifiche riguardano le tabelle di tre direttive settoriali sui residui nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti vegetali, oltre alla soppressione di una voce nella direttiva sugli ortofrutticoli. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 marzo 2008 e applicarle dal 19 marzo 2008.
Modifica le tabelle delle quantità massime di residui di ditiocarbammati in cereali, prodotti di origine animale e vari prodotti vegetali, e sopprime la voce tiram nella direttiva 76/895/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica alle quantità massime di residui (QMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, con particolare riferimento ai ditiocarbammati espressi in CS2, inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram. Riguarda cereali, prodotti di origine animale (carni, latte e derivati, uova), nonché numerosi prodotti di origine vegetale, frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Le misure sono rilevanti ai fini del SEE. Non disciplina usi nazionali diversi, ma impone agli Stati membri di recepire e applicare le modifiche alle rispettive tabelle di residui.
Modifica delle quantità massime di residui di ditiocarbammati
La direttiva interviene sulle discipline settoriali sui residui di antiparassitari contenute nelle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L'obiettivo è aggiornare le quantità massime di residui (QMR) per i ditiocarbammati, in particolare alla luce di nuove informazioni sugli impieghi autorizzati e della valutazione della sicurezza per i consumatori.
Finalità e base tecnico-scientifica
I considerando chiariscono che le QMR devono corrispondere all'uso minimo efficace degli antiparassitari, con residui il più possibile ridotti e tossicologicamente accettabili. La Commissione richiama la revisione periodica dei limiti, le nuove informazioni sugli usi di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram, l'iscrizione del ziram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la valutazione dell'esposizione alimentare secondo le procedure comunitarie.
La Commissione afferma che:
- le QMR sono state valutate tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per le piante;
- le proposte non determinano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) né, ove necessario, della dose acuta di riferimento (DAR).
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda i residui di ditiocarbammati espressi in CS2, comprensivi di maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram, nei seguenti gruppi di prodotti:
- cereali;
- prodotti di origine animale, inclusi carni, grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie, latte, prodotti lattiero-caseari, uova e tuorli;
- prodotti vegetali, con ampia copertura di frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.
La logica regolatoria è quella di fissare o aggiornare limiti per l'intero gruppo, poiché il residuo finale CS2 non consente normalmente di distinguere le singole sostanze nel monitoraggio sistematico.
Modifiche puntuali agli allegati
L'articolo 1 sopprime nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa al tiram.
Gli articoli 2, 3 e 4 dispongono la modifica, secondo i rispettivi allegati della direttiva, delle tabelle di residui delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
Negli allegati:
- per i cereali, il gruppo dei ditiocarbammati è riformulato con QMR differenziate per frumento, segala, triticale, farro, orzo, avena e altri cereali, con valori specifici anche per propineb, tiram e ziram;
- per i prodotti di origine animale, sono fissati valori pari a 0,05 mg/kg per carni e derivati, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e prodotti ovoproduttivi, con indicazione del limite inferiore di determinazione analitica;
- per i prodotti vegetali, le QMR sono ridefinite per numerose categorie, tra cui agrumi, pomacee, drupacee, bacche, frutta varia, ortaggi, legumi freschi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo, con valori specifici per gruppo e, in alcuni casi, per singole specie o sottogruppi.
Aspetti analitici e interpretativi
Le note agli allegati precisano che:
- le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono una singola buona pratica agricola;
- non è quindi appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla sola base di tali QMR;
- per propineb, ziram e tiram esistono metodi di prova individuali, da usare caso per caso quando sia necessaria una quantificazione specifica.
Le soglie indicate con (*1) corrispondono al limite inferiore di determinazione analitica.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove QMR entro il 18 marzo 2008 e applicarle dal 19 marzo 2008.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità nazionali.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle QMR per i ditiocarbammati
La direttiva modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui (QMR) di ditiocarbammati, espressi in CS2, alla luce di nuove informazioni su usi nuovi o modificati di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram, nonché dell'inclusione del ziram.
Soppressione della voce tiram nella direttiva 76/895/CEE
L'articolo 1 dispone la soppressione, nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, della voce corrispondente al tiram.
Modifiche alle tabelle per cereali, prodotti animali e prodotti vegetali
Gli articoli 2, 3 e 4 rinviano agli allegati I, II e III della direttiva per la sostituzione delle righe relative ai ditiocarbammati nelle tabelle della direttiva 86/362/CEE (cereali), della direttiva 86/363/CEE (prodotti di origine animale) e della direttiva 90/642/CEE (prodotti vegetali), con QMR differenziate per gruppi di prodotti e singole colture.
QMR al limite di determinazione analitica
Quando non vi sono usi autorizzati, quando gli usi autorizzati non producono residui quantificabili, oppure quando mancano dati sufficienti sugli usi nazionali o su usi in paesi terzi, le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, indicato nelle tabelle con (*1).
Metodi analitici e distinzione tra sostanze
Poiché i ditiocarbammati generano un residuo finale CS2 e non sono generalmente distinguibili nel controllo sistematico, le QMR espresse in CS2 si riferiscono al gruppo nel suo complesso e non a una singola buona pratica agricola. Per propineb, ziram e tiram sono tuttavia disponibili metodi di prova individuali, da usare caso per caso quando occorra una quantificazione specifica.
Valutazione del rischio per i consumatori
La Commissione afferma di aver valutato l'esposizione alimentare secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per le piante; le QMR proposte non comportano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) né, ove applicabile, della dose acuta di riferimento (DAR).
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 18 marzo 2008, comunicarle subito alla Commissione con tavola di concordanza e applicarle dal 19 marzo 2008. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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