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direttiva

Direttiva 2007/57

Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 , che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui per il gruppo dei ditiocarbammati sulla base di nuove informazioni sugli impieghi e della valutazione del rischio per i consumatori. Le modifiche riguardano le tabelle di tre direttive settoriali sui residui nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti vegetali, oltre alla soppressione di una voce nella direttiva sugli ortofrutticoli. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 marzo 2008 e applicarle dal 19 marzo 2008.

Modifica le tabelle delle quantità massime di residui di ditiocarbammati in cereali, prodotti di origine animale e vari prodotti vegetali, e sopprime la voce tiram nella direttiva 76/895/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle quantità massime di residui (QMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, con particolare riferimento ai ditiocarbammati espressi in CS2, inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram. Riguarda cereali, prodotti di origine animale (carni, latte e derivati, uova), nonché numerosi prodotti di origine vegetale, frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Le misure sono rilevanti ai fini del SEE. Non disciplina usi nazionali diversi, ma impone agli Stati membri di recepire e applicare le modifiche alle rispettive tabelle di residui.

Modifica delle quantità massime di residui di ditiocarbammati

La direttiva interviene sulle discipline settoriali sui residui di antiparassitari contenute nelle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L'obiettivo è aggiornare le quantità massime di residui (QMR) per i ditiocarbammati, in particolare alla luce di nuove informazioni sugli impieghi autorizzati e della valutazione della sicurezza per i consumatori.

Finalità e base tecnico-scientifica

I considerando chiariscono che le QMR devono corrispondere all'uso minimo efficace degli antiparassitari, con residui il più possibile ridotti e tossicologicamente accettabili. La Commissione richiama la revisione periodica dei limiti, le nuove informazioni sugli usi di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram, l'iscrizione del ziram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la valutazione dell'esposizione alimentare secondo le procedure comunitarie.

La Commissione afferma che:

  • le QMR sono state valutate tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per le piante;
  • le proposte non determinano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) né, ove necessario, della dose acuta di riferimento (DAR).

Ambito di applicazione materiale

La direttiva riguarda i residui di ditiocarbammati espressi in CS2, comprensivi di maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram, nei seguenti gruppi di prodotti:

  • cereali;
  • prodotti di origine animale, inclusi carni, grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie, latte, prodotti lattiero-caseari, uova e tuorli;
  • prodotti vegetali, con ampia copertura di frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

La logica regolatoria è quella di fissare o aggiornare limiti per l'intero gruppo, poiché il residuo finale CS2 non consente normalmente di distinguere le singole sostanze nel monitoraggio sistematico.

Modifiche puntuali agli allegati

L'articolo 1 sopprime nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa al tiram.

Gli articoli 2, 3 e 4 dispongono la modifica, secondo i rispettivi allegati della direttiva, delle tabelle di residui delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

Negli allegati:

  • per i cereali, il gruppo dei ditiocarbammati è riformulato con QMR differenziate per frumento, segala, triticale, farro, orzo, avena e altri cereali, con valori specifici anche per propineb, tiram e ziram;
  • per i prodotti di origine animale, sono fissati valori pari a 0,05 mg/kg per carni e derivati, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e prodotti ovoproduttivi, con indicazione del limite inferiore di determinazione analitica;
  • per i prodotti vegetali, le QMR sono ridefinite per numerose categorie, tra cui agrumi, pomacee, drupacee, bacche, frutta varia, ortaggi, legumi freschi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo, con valori specifici per gruppo e, in alcuni casi, per singole specie o sottogruppi.

Aspetti analitici e interpretativi

Le note agli allegati precisano che:

  • le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono una singola buona pratica agricola;
  • non è quindi appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla sola base di tali QMR;
  • per propineb, ziram e tiram esistono metodi di prova individuali, da usare caso per caso quando sia necessaria una quantificazione specifica.

Le soglie indicate con (*1) corrispondono al limite inferiore di determinazione analitica.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove QMR entro il 18 marzo 2008 e applicarle dal 19 marzo 2008.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità nazionali.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle QMR per i ditiocarbammati

La direttiva modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui (QMR) di ditiocarbammati, espressi in CS2, alla luce di nuove informazioni su usi nuovi o modificati di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram, nonché dell'inclusione del ziram.

Soppressione della voce tiram nella direttiva 76/895/CEE

L'articolo 1 dispone la soppressione, nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, della voce corrispondente al tiram.

Modifiche alle tabelle per cereali, prodotti animali e prodotti vegetali

Gli articoli 2, 3 e 4 rinviano agli allegati I, II e III della direttiva per la sostituzione delle righe relative ai ditiocarbammati nelle tabelle della direttiva 86/362/CEE (cereali), della direttiva 86/363/CEE (prodotti di origine animale) e della direttiva 90/642/CEE (prodotti vegetali), con QMR differenziate per gruppi di prodotti e singole colture.

QMR al limite di determinazione analitica

Quando non vi sono usi autorizzati, quando gli usi autorizzati non producono residui quantificabili, oppure quando mancano dati sufficienti sugli usi nazionali o su usi in paesi terzi, le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, indicato nelle tabelle con (*1).

Metodi analitici e distinzione tra sostanze

Poiché i ditiocarbammati generano un residuo finale CS2 e non sono generalmente distinguibili nel controllo sistematico, le QMR espresse in CS2 si riferiscono al gruppo nel suo complesso e non a una singola buona pratica agricola. Per propineb, ziram e tiram sono tuttavia disponibili metodi di prova individuali, da usare caso per caso quando occorra una quantificazione specifica.

Valutazione del rischio per i consumatori

La Commissione afferma di aver valutato l'esposizione alimentare secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per le piante; le QMR proposte non comportano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) né, ove applicabile, della dose acuta di riferimento (DAR).

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 18 marzo 2008, comunicarle subito alla Commissione con tavola di concordanza e applicarle dal 19 marzo 2008. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareresidui di antiparassitaritutela dei consumatori

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