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direttiva

Direttiva 2007/51

Direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007 , che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza a livello UE le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio, modificando la direttiva 76/769/CEE. L’obiettivo è ridurre l’immissione di mercurio nel flusso dei rifiuti e promuovere la tutela dell’ambiente e della salute umana, salvaguardando al contempo il mercato interno. La misura colpisce soprattutto i termometri clinici e altri strumenti di misura destinati al grande pubblico, con alcune deroghe temporanee e per gli oggetti di antiquariato.

Restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle nuove apparecchiature di misura contenenti mercurio immesse sul mercato nell’Unione, in particolare ai termometri per la misurazione della temperatura corporea e ad altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (come manometri, barometri, sfigmomanometri e termometri diversi da quelli clinici). Sono previste esclusioni per le apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni al 3 ottobre 2007 e, temporaneamente, per i barometri fino al 3 ottobre 2009. La direttiva non si applica alle apparecchiature già in uso né alle vendite di seconda mano; resta inoltre impregiudicata la normativa UE sulla protezione dei lavoratori.

Restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

La direttiva 2007/51/CE interviene nel quadro della strategia comunitaria sul mercurio e modifica la direttiva 76/769/CEE per introdurre restrizioni armonizzate alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura contenenti mercurio. Il legislatore europeo rileva che tali prodotti rappresentano una delle principali categorie di articoli al mercurio non ancora disciplinate e che la loro eliminazione graduale contribuisce a evitare l’ingresso del mercurio nel flusso dei rifiuti, con benefici ambientali e sanitari.

Finalità e base giuridica

La direttiva mira a eliminare disparità normative tra Stati membri che potrebbero ostacolare il commercio e falsare la concorrenza nel mercato interno. La base giuridica richiamata è l’articolo 95 del Trattato CE, con l’obiettivo di conciliare il ravvicinamento delle legislazioni con un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Ambito di applicazione materiale

Il nuovo punto 19 bis inserito nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE vieta la commercializzazione del mercurio:

  • nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;
  • in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico, come manometri, barometri, sfigmomanometri e termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea.

La direttiva precisa che il divieto riguarda solo le apparecchiature nuove immesse sul mercato. Non si applica alle apparecchiature già in uso né alla vendita di seconda mano.

Esenzioni e deroghe

Sono previste due importanti esclusioni dalla restrizione per le apparecchiature destinate al grande pubblico:

  • le apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007, qualificate in sostanza come oggetti di antiquariato o beni culturali;
  • i barometri, esclusi dal divieto fino al 3 ottobre 2009, per consentire ai piccoli produttori specializzati di adeguarsi e passare a soluzioni prive di mercurio.

La direttiva sottolinea che tali eccezioni non sembrano comportare rischi significativi per la salute o l’ambiente.

Usi industriali, professionali e sanitari

Il legislatore non estende immediatamente il divieto alle apparecchiature di misura contenenti mercurio impiegate nel settore sanitario, industriale o professionale. Entro il 3 ottobre 2009, la Commissione deve però esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure, tecnicamente ed economicamente realizzabili, con particolare attenzione agli sfigmomanometri usati nelle cure sanitarie, per i quali devono essere consultati esperti del settore medico.

Sulla base di tale esame, o non appena emergano nuove informazioni rilevanti, la Commissione deve presentare, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni anche a tali apparecchiature, con l’obiettivo di eliminare gradualmente il mercurio ogniqualvolta ciò sia fattibile sul piano tecnico ed economico.

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali degli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 3 ottobre 2008;
  • applicare tali disposizioni dal 3 aprile 2009;
  • inserire nei provvedimenti nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarli di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nella materia disciplinata.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è diretta agli Stati membri.

Rapporti con altre norme dell’Unione

La direttiva è adottata senza pregiudizio della normativa UE sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici. Inoltre, il testo incoraggia gli Stati membri, in linea con l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a predisporre prospetti di concordanza tra la direttiva e le misure nazionali di attuazione.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE del nuovo punto 19 bis relativo al mercurio (CAS n. 7439-97-6), che introduce il divieto di commercializzazione per specifiche apparecchiature di misura contenenti mercurio.

Divieto di commercializzazione per il grande pubblico

È vietata la commercializzazione del mercurio nei termometri per la misurazione della temperatura corporea e in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico, inclusi a titolo esemplificativo manometri, barometri, sfigmomanometri e termometri diversi da quelli clinici.

Esenzioni ed esclusioni temporali

La restrizione non si applica alle apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; inoltre, i barometri sono esclusi dal divieto fino al 3 ottobre 2009, salvo quelli già rientranti nell’esenzione per anzianità.

Valutazione futura per usi professionali e sanitari

Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione deve esaminare la disponibilità di alternative affidabili, più sicure, tecnicamente ed economicamente realizzabili per sfigmomanometri e altre apparecchiature di misura contenenti mercurio usate nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Se del caso, e sulla base di tale esame o di nuove informazioni, la Commissione deve presentare una proposta legislativa per estendere le restrizioni.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 3 ottobre 2008 e applicarle dal 3 aprile 2009. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientemercato internosalute pubblicasostanze pericoloseprotezione dei lavoratori

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