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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27841/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e dell'art. 648 c.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base dell'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 125 c.p.p. e 62-bis c.p., nonché vizio di motivazione, lamentando che le attenuanti generiche non fossero state concesse in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Ha inoltre valorizzato la propria incensuratezza come elemento asseritamente trascurato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse integralmente di merito, quindi estraneo al sindacato di legittimità, poiché volto a ottenere una rilettura delle prove e dei fatti già compiuta dai giudici di merito; ha osservato che le sentenze di primo e secondo grado avevano congruamente spiegato le ragioni dell'affermazione di responsabilità per ricettazione. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudizio di equivalenza tra aggravante e attenuanti generiche era adeguatamente motivato e rientra nella discrezionalità del giudice di merito; inoltre, ha ribadito che l'incensuratezza non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come norma sulla motivazione dei provvedimenti, ma la Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di merito fosse adeguata.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta di merito e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, per la quale la Corte ritiene correttamente affermata la responsabilità sulla base della valutazione delle prove di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte afferma che la loro concessione e il relativo bilanciamento con aggravanti sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e non sono automatici per il solo fatto dell'incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità colpevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo quando presenti manifesta illogicità o contraddittorietà; se la ricostruzione fattuale è logicamente argomentata, essa resta insindacabile.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una analitica esposizione di tutti i criteri valutativi adottati.
  • La mera incensuratezza dell'imputato non impone la concessione delle attenuanti generiche né la loro prevalenza su aggravanti contestate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili al ricorrente, possono essere poste a suo carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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