Cassazione Penale, Ordinanza n. 37120/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'imputato per ricettazione, evasione e possesso di uno strumento atto allo scasso, fatti accertati l'8 luglio 2018. In cassazione il difensore proponeva un unico motivo, deducendo la mancata applicazione dell'art. 648, comma 2, c.p. Tuttavia la censura si rivelava del tutto estranea alla concreta vicenda processuale, poiché faceva riferimento all'acquisto di un documento in bianco, mentre l'imputazione riguardava la ricettazione di biciclette. La Corte ha quindi rilevato la genericità del ricorso per indeterminatezza, in quanto la doglianza non indicava gli elementi specifici posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto. Quanto agli altri capi di imputazione, non risultava alcuna impugnazione.
Norme richiamate
La doglianza invocava l'ipotesi attenuata dell'articolo, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto al fatto contestato, sicché la Corte non ha esaminato nel merito la configurabilità della norma invocata.
Richiamato come reato per cui era stata confermata la condanna, senza specifiche questioni oggetto di ricorso.
Richiamato come ulteriore reato contestato e confermato nei gradi di merito, non impugnato in cassazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ha ritenuto il ricorso generico e indeterminato perché privo di specificità nell'indicazione dei motivi e degli elementi a sostegno della censura.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è generica o indeterminata e non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, il motivo deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza, così da consentire al giudice di legittimità il controllo richiesto.
- La deduzione di una norma astrattamente pertinente non è sufficiente se la censura si riferisce a una fattispecie diversa da quella realmente contestata e decisa.
- La mancata impugnazione di alcuni capi di condanna comporta che il sindacato di legittimità resti limitato ai soli profili effettivamente devoluti con il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36977/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →