Cassazione Penale, Sentenza n. 26082/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della prescrizione, ha dichiarato il reato estinto e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha escluso la possibilità di una diversa conclusione perché non risultava costituita parte civile. La motivazione si fonda sul maturarsi della prescrizione prima della decisione di appello, con conseguente necessità di eliminare la sentenza di condanna senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 15 maggio 2025 che, rigettando l'impugnazione, aveva confermato la condanna a dieci anni di reclusione per fatti di violenza sessuale aggravata e continuata commessi ai danni della pronipote quando era minore di dieci anni. Il ricorso era articolato in due motivi; la decisione dà conto in modo espresso soltanto del secondo, ritenuto fondato e assorbente, con cui il ricorrente deduceva che il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata. La Corte ha esaminato il dies a quo della prescrizione, individuandolo nel 1° gennaio 2007 poiché i fatti erano contestati come commessi tra il 2005 e il 2007, e ha applicato il principio del favor rei. Ha poi escluso la retroattività del raddoppio del termine prescrizionale introdotto successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 172 del 2012, trattandosi di istituto sostanziale. Calcolato il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni maturate nel procedimento, la Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata il 21 febbraio 2025, quindi prima della pubblicazione della sentenza d'appello del 15 maggio 2025.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul reato continuato contestato insieme alle aggravanti del fatto
norma base della violenza sessuale contestata
art. 609-ter, primo comma, n. 1), c.p.
aggravante connessa alla minore età della persona offesa, richiamata come parte della contestazione
art. 609-ter, ultimo comma, c.p.
richiamato come parte della contestazione aggravata
la Corte afferma che, all'epoca dei fatti, non prevedeva ancora il raddoppio del termine di prescrizione applicabile al delitto contestato
utilizzato per calcolare l'aumento massimo del termine prescrizionale per effetto delle interruzioni
art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 172 del 2012
disposizione successiva ai fatti, non applicabile retroattivamente perché incidente su istituto sostanziale come la prescrizione
richiamato solo in chiusura per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Quando la contestazione temporale del reato indica un periodo fino a un certo anno o mese senza ulteriore specificazione, ai fini della prescrizione il termine decorre dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato, in applicazione del favor rei.
- Le modifiche normative che incidono sul termine di prescrizione non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori quando la disciplina della prescrizione ha natura sostanziale.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare il termine base, gli eventuali aumenti per effetto delle interruzioni e i periodi di sospensione già maturati nel processo.
- Se la prescrizione è maturata prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato, salvo che vi sia necessità di decisione su statuizioni civili o altre conseguenze processuali.
- In mancanza di costituzione di parte civile, l'annullamento senza rinvio per prescrizione chiude integralmente il giudizio di legittimità senza ulteriori rinvii al giudice di merito.
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