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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33920/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Firenze, in composizione collegiale e quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto una richiesta concernente la corretta formazione del titolo esecutivo relativo alla sentenza del giudice d’appello del 7 ottobre 2024, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2025. L’istanza deduceva la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e la mancata conoscenza, da parte del condannato, della sentenza di primo grado; il Tribunale aveva osservato che si trattava della riproposizione di un’istanza già respinta. Con ricorso per cassazione, il condannato ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., erronea applicazione della legge e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero nullità endoprocessuali non più deducibili in sede esecutiva dopo il passaggio in giudicato, e ha escluso che il ricorso potesse essere riqualificato come istanza di rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le nullità processuali dedotte non potevano essere fatte valere mediante incidente di esecuzione dopo la formazione del giudicato. Resta possibile, ricorrendone i presupposti, attivare il rimedio previsto dall’art. 629-bis c.p.p. La Corte ha inoltre escluso la riqualificazione del ricorso per cassazione in tale rimedio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    La disposizione è menzionata quale norma la cui inosservanza era stata dedotta nell’istanza esecutiva, ma la Corte non ne interpreta il contenuto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    La disposizione è indicata come base dei motivi di ricorso; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 670 c.p.p.

    Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse

    Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, le nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del difensore in un processo celebrato in assenza non sono deducibili con incidente di esecuzione; resta esperibile il rimedio previsto per far valere l’incolpevole mancata conoscenza del processo.

  • art. 629-bis c.p.p.

    resta salva, ovviamente, la eventuale possibilità – al ricorrerne dei presupposti – di agire con l’azione propria esperibile in tali casi, che è quella assicurata dall’art. 629-bis cod. proc. pen.

    La rescissione del giudicato è il rimedio eventualmente esperibile, ricorrendone i presupposti, per far valere l’incolpevole mancata conoscenza del processo; non può essere attivata mediante riqualificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Una volta formatosi il giudicato, le nullità endoprocessuali non possono essere dedotte attraverso un incidente di esecuzione volto a contestare la formazione del titolo; quando ricorrono i presupposti, l’eventuale rimedio per l’incolpevole mancata conoscenza del processo è quello previsto per la rescissione del giudicato.
  • Il ricorso per cassazione proposto contro il rigetto di un’istanza esecutiva non può essere riqualificato d’ufficio nel diverso rimedio della rescissione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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