Sentenza del 22/01/2018 n. 180 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Società estinta - Differimento quinquennale - Irretroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione dell’atto presupposto della cartella di pagamento, eseguita nei confronti del legale rappresentante di una società già cancellata dal registro delle imprese. La società era stata cancellata prima dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che ha previsto il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione. Tale disciplina è stata ritenuta sostanziale e, quindi, non applicabile retroattivamente.
La decisione
La notificazione dell’atto presupposto è stata considerata ineseguita, poiché effettuata nei confronti del legale rappresentante di un soggetto non più esistente. Il differimento quinquennale introdotto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non può operare per le società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue l’invalidità della pretesa fondata sull’atto non validamente notificato e, in via conseguenziale, della cartella di pagamento.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione della società; gli effetti dell’estinzione non possono essere posticipati, per via interpretativa, mediante una disciplina successiva sostanziale.
Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, ma tale disposizione, avendo natura sostanziale, non è applicabile retroattivamente alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Un atto tributario non può essere validamente notificato al legale rappresentante di una società che, alla data della notifica, si era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione societaria introdotto nel 2014 opera solo nei casi temporalmente rientranti nella disciplina e non può essere utilizzato retroattivamente.
- Quando una norma modifica sostanzialmente gli effetti giuridici della cancellazione di una società, in assenza di un’espressa previsione retroattiva essa si applica solo alle cancellazioni successive alla sua entrata in vigore.
- La mancata o inesistente notificazione dell’atto presupposto può compromettere la validità della successiva cartella di pagamento, soprattutto quando il contribuente contesta tempestivamente la pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →