Ordinanza n. 1096/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 33 del 2026, relativa agli atti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna che aveva negato la tutela cautelare richiesta avverso atti del Comune. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti né il contenuto puntuale degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito e, nelle more, ha considerato opportuno sospendere gli atti impugnati per mantenere integra la situazione, senza pregiudicare le iniziative comunali relative alla quantificazione e al recupero dei crediti vantati nei confronti della società e ogni valutazione sull’eventuale assegnazione di un termine per la riapertura della struttura e l’esecuzione degli adempimenti necessari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo la sospensione degli atti impugnati. La misura è stata adottata in via interinale, in attesa dell’approfondimento nel merito, con salvezza delle iniziative dell’amministrazione comunale per la quantificazione e il recupero dei propri crediti e delle valutazioni sull’eventuale termine per la riapertura della struttura e per gli adempimenti necessari. È stata ordinata al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base dell’appello cautelare al Consiglio di Stato.
Il TAR deve fissare sollecitamente l’udienza di merito dopo la concessione della misura cautelare.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono l’approfondimento tipico della fase di merito, il giudice può adottare una misura interinale volta a mantenere integra la situazione controversa, senza anticipare la decisione sul merito.
- La sospensione cautelare degli atti può essere disposta preservando espressamente le ulteriori iniziative dell’amministrazione relative alla quantificazione e al recupero di crediti, nonché le successive valutazioni sull’eventuale riapertura dell’attività e sugli adempimenti necessari.
- L’accoglimento dell’appello cautelare con riforma dell’ordinanza di primo grado comporta la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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