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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21107/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore di una società in liquidazione coatta amministrativa per un importo complessivo comprendente sorte capitale e interessi moratori. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, in base al principio di alternatività IVA/registro, il decreto dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo applicabile il principio di alternatività e richiamando Cass. n. 17276/2017. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 40 d.P.R. 131/1986, della tariffa parte I art. 8 e dell'art. 15 d.P.R. 633/1972, deducendo che il decreto conteneva anche interessi moratori, i quali non concorrono alla base imponibile IVA e sono quindi soggetti a imposta di registro proporzionale; omesso esame di un fatto decisivo, consistente proprio nella presenza nel decreto della condanna agli interessi moratori.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'impugnazione originariamente proposta dalla società contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato la società resistente alle spese del giudizio di cassazione e compensato quelle dei gradi di merito in ragione del progressivo consolidarsi della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 5

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il principio di alternatività IVA/registro opera per evitare la doppia imposizione sulle somme già assoggettate a IVA, ma non esclude l'imposta proporzionale di registro sugli interessi moratori che non entrano nella base imponibile IVA.

  • art. 8, tariffa parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il decreto ingiuntivo relativo a somme soggette a IVA segue il regime della tassazione fissa o proporzionale secondo che l'importo comprenda o meno somme escluse dalla base imponibile IVA; gli interessi moratori sono trattati separatamente e assoggettati a imposta proporzionale.

  • art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Gli interessi moratori non concorrono alla formazione della base imponibile IVA; per questo restano assoggettati all'imposta proporzionale di registro.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel regime dell'imposta di registro, il principio di alternatività con l'IVA impedisce la doppia tassazione solo per le somme effettivamente incluse nella base imponibile IVA; tale principio non si estende automaticamente a poste che, per disposizione di legge, restano fuori dalla base IVA.
  • Gli interessi moratori relativi a somme soggette a IVA non concorrono alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e, proprio per questo, sono soggetti a imposta di registro in misura proporzionale.
  • Nel tassare un decreto ingiuntivo occorre distinguere tra sorte capitale e interessi moratori, perché la diversa natura tributaria delle singole poste incide sul regime di registrazione dell'atto.
  • L'omesso o inesatto esame della natura degli interessi contenuti nel titolo monitorio può integrare violazione di legge quando il giudice di merito applichi il regime fiscale unitario in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità.
  • Quando la questione è definita solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando l'originaria impugnazione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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