Cassazione Penale, Sentenza n. 21370/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone che disponeva l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D.Lvo 286/1998. La difesa deduce che l'avv. Fatica era difensore di fiducia già prima della presentazione dell'opposizione (quindi la sottoscrizione sarebbe valida) e, in subordine, censura la nullità dell'ordinanza per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla legittimazione del difensore: dagli atti risulta che l'opposizione era stata presentata il 20 aprile 2022 mentre il mandato al difensore è stato conferito solo il 17 maggio 2022, dunque la sottoscrizione proveniva da soggetto non legittimato. La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore non rileva, anche perché il mandato è stato conferito successivamente e il difensore ha comunque partecipato. La Corte ha richiamato il principio per cui la nomina del difensore in altri procedimenti non produce effetti nel procedimento di sorveglianza. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per i profili di colpa emersi.
Norme richiamate
D.Lvo 286/1998, art. 16 comma 5
Norma invocata come fondamento dell'atto di espulsione quale misura alternativa alla detenzione; la decisione impugnata infatti concerne l'opposizione a tale decreto
Codice di procedura penale, art. 666 comma 2
Consente che la dichiarazione di inammissibilità per difetto di condizioni di legge sia pronunciata in assenza delle parti e successivamente notificata, pratica seguita nel caso di specie
Codice di procedura penale, art. 616
Autorizza l'imposizione di una somma a favore della cassa delle ammende quando dal comportamento del ricorrente emergono profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità; applicata per irrogare euro 3.000
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015 (Andreoli) e Sez. 1, n. 47530 del 02/12/2008 (Sansone)
Principio interpretativo secondo cui la nomina del difensore di fiducia intervenuta in procedimenti di cognizione o di esecuzione non produce effetti nel procedimento di sorveglianza; utilizzato per escludere l'efficacia retroattiva della nomina del difensore
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata in funzione di principio che la Corte di legittimità ha il potere-dovere di esaminare i fatti processuali dagli atti
Massime di principio
- La nomina del difensore deve essere intervenuta prima della sottoscrizione dell'atto che si vuole proporre (es. opposizione); se la nomina è successiva, l'atto sottoscritto non è valido e può essere dichiarato inammissibile
- La nomina del difensore in altri procedimenti (cognizione o esecuzione) non produce effetti automatici nel procedimento di sorveglianza: occorre un mandato specifico per quel procedimento
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore non elimina il vizio di legittimazione dell'atto se il difensore non era stato nominato al momento della sottoscrizione; la partecipazione successiva del difensore non sanerà retroattivamente la nullità
- Il giudice può dichiarare l'inammissibilità per difetto di condizioni di legge anche in assenza delle parti e notificare successivamente il provvedimento, secondo l'art. 666 c.p.p.
- Se l'inammissibilità deriva da negligenza o colpa della parte o del suo difensore, è possibile la condanna alle spese e l'imposizione di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), quindi è importante verificare la legittimazione prima di depositare o sottoscrivere atti
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