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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16909/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Verona, una società aveva chiesto l'ammissione del credito per prestazioni di revisione legale rese alla procedura. I commissari avevano eccepito l'inadempimento del creditore e il Tribunale aveva escluso il credito dal passivo, sospendendo poi il giudizio di opposizione perché la società debitrice aveva nel frattempo promosso davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, un'azione di responsabilità fondata sui medesimi fatti posti a base dell'eccezione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione con regolamento di competenza, deducendo: 1) nullità della sospensione per difetto di motivazione sulla pregiudizialità e violazione delle norme sulla rilevazione della connessione; 2) violazione degli artt. 295 e 34 c.p.c., sostenendo che non vi fosse una vera pregiudizialità ma una situazione di continenza/specularità, incompatibile con la sospensione necessaria del giudizio di opposizione allo stato passivo. La resistente ha difeso la sospensione invocando la competenza esclusiva della sezione specializzata per la causa di responsabilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, richiamando il principio per cui la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento nei confronti della massa non può essere decisa dal giudice ordinario al di fuori del rito fallimentare esclusivo, e che, se pende un giudizio di opposizione allo stato passivo o di insinuazione tardiva, la causa ordinaria promossa dalla curatela può essere eventualmente sospesa o riunita, ma non il giudizio fallimentare in sede di verifica del passivo. Ha inoltre chiarito che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è compatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare, poiché in quella sede il curatore può far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Di conseguenza ha cassato il provvedimento di sospensione e ha disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Verona, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di accertamento o pagamento di un credito verso il fallito è soggetta al rito fallimentare esclusivo e non può essere coltivata utilmente in sede ordinaria al di fuori del procedimento di verifica del passivo.
  • Se pende un giudizio di opposizione allo stato passivo o di insinuazione tardiva, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è compatibile con tale giudizio; l'eventuale sospensione va semmai riferita alla causa ordinaria promossa fuori dalla sede concorsuale.
  • La presenza di un giudizio pendente davanti a un altro ufficio giudiziario, anche se fondato sui medesimi fatti, non consente di sottrarre alla sede fallimentare l'accertamento del credito, perché il curatore può ivi dedurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
  • La competenza esclusiva di una sezione specializzata per la causa di responsabilità non impedisce che, in sede di verifica del passivo, siano esaminate le eccezioni pertinenti al credito, né legittima la sospensione del giudizio concorsuale.
  • Quando la causa promossa dalla curatela e quella di opposizione al passivo pendono davanti allo stesso ufficio o davanti a uffici diversi, può esservi riunione o coordinamento solo se ciò non elide la centralità del giudizio concorsuale e non opera un vincolo di competenza inderogabile in senso ostativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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