Sentenza del 28/04/2020 n. 13149 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Sequestro preventivo - Contributi previdenziali non versati - Compensazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a somme compensate tramite modello F24. Il PM contestava la interpretazione del riesame secondo cui l'art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000 si applicherebbe solo alle compensazioni riguardanti imposte dirette o IVA (compensazione 'orizzontale') escludendo i contributi previdenziali e le compensazioni 'verticali'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, ritenendo errata l'interpretazione del Tribunale del riesame. Ha affermato che l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 estende i versamenti e le compensazioni anche ai contributi previdenziali e premi INAIL e che l'art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000 punisce l'uso in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti indipendentemente dalla natura (tributaria o previdenziale) e indipendentemente dalla qualificazione come compensazione orizzontale o verticale. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame e ha disposto la trasmissione del dispositivo al PM per il ripristino del sequestro preventivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Disciplina i versamenti unificati e la possibilità di compensare debiti e crediti mediante modello F24, includendo espressamente contributi previdenziali e premi INAIL
La norma non limita la compensazione alle sole imposte dirette o IVA; estende la possibilità di compensazione anche ai contributi previdenziali e ad altre entrate indicate, perciò l'uso di crediti non spettanti su somme previdenziali rientra nell'ambito dell'art. 17.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater
Sanziona l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti quando l'importo annuo supera determinate soglie
Si applica quando il contribuente estingue debiti tramite compensazione fondata su crediti non spettanti o inesistenti; la Corte interpreta la norma in senso ampio, comprendendo sia crediti/ debiti tributari sia contributivi, e sia compensazioni orizzontali che verticali.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, comma 1
Causa di non punibilità se il contribuente versa integralmente le somme dovute, comprese sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
La disposizione ha natura premiale e si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 10‑quater; tuttavia non modifica il perimetro soggettivo/oggettivo della fattispecie penale relativa alle compensazioni indebite (ossia non esclude i contributi previdenziali).
Riferimento alla soglia di punibilità (menzionata nella motivazione)
Introduce soglie per la punibilità in materia tributaria; nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva fatto riferimento alla soglia per escludere la rilevanza penale di parte dell'importo, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale distinzione quando la compensazione riguardi anche contributi.
Massime di principio
- L'art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000 va interpretato in combinato disposto con l'art. 17 D.Lgs. 241/1997: l'offesa sanzionata è l'utilizzo di un istituto di compensazione privo di valido titolo, indipendentemente dal fatto che il credito compensato riguardi imposte o contributi previdenziali.
- Sia la compensazione 'orizzontale' (tra debiti e crediti di natura diversa) sia la 'verticale' (tra poste della stessa imposta) possono integrare il reato se si utilizzano crediti inesistenti o non spettanti; ciò che conta è la sostanza della operazione, non la forma o l'impiego del modello F24.
- La causa di non punibilità per pagamento integrale (art. 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000) mantiene la sua funzione premiale anche per le fattispecie di indebita compensazione, ma l'eventuale estinzione del reato richiede il versamento completo di somme, interessi e sanzioni prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
- In sede cautelare (sequestro preventivo) i giudici devono valutare correttamente l'ambito applicativo della norma: un'errata delimitazione (escludendo i contributi) può determinare annullamento dell'ordinanza di riesame e ripristino del sequestro da parte della Cassazione.
- Per la difesa del contribuente è rilevante dimostrare o la sussistenza del credito (titolo valido), o l'avvenuto pagamento integrale nei termini premiali, oppure che l'importo non supera le soglie di punibilità; altrimenti l'uso in compensazione di crediti non spettanti può integrare reato anche se il credito afferisce a posizioni previdenziali.
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