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Sentenza

Sentenza del 29/04/2020 n. 8345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta IRPEG relativo al 1993 (Euro 8.466.710,74) risultante da cessione di ramo d'azienda; l'Agenzia non aveva espresso risposta (silenzio-rifiuto). Il ricorso di primo grado (14/11/2008) impugnava il silenzio-rifiuto formatosi dopo la domanda del 17/6/2002. In primo grado la CTP accolse il ricorso; in appello la CTR ritenne il ricorso inammissibile e improcedibile per presunta tardività, sostenendo implicitamente la prescrizione del diritto al rimborso, pur senza riscontro di eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della contribuente ritenendo illegittimo che la CTR abbia rilevato d'ufficio la prescrizione (violazione art. 2938 c.c. e art. 112 c.p.c.). Ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame, demandando anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti alcuni motivi e dichiarati inammissibili altri attinenti al merito che erano stati trattati meramente ad abundantiam dalla CTR.

Norme richiamate

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione è un'eccezione che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non è stata opposta dalla controparte; la CTR ha violato tale principio rilevandola implicitamente in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio procedurale relativo alle eccezioni che devono essere dedotte dalle parti e alla impossibilità per il giudice di scardinare il contraddittorio rilevando eccezioni non sollevate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1 e comma 2

    Per i rimborsi l'art. 21 comma 2 stabilisce un termine dilatorio (decorso dei 90 giorni dalla domanda) e un termine decadenziale coincidente con la prescrizione del credito; la norma è applicabile anche ai rimborsi di imposte dirette (quali IRPEG).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Riferimento normativo citato dalla CTR come termine per la liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi; la Corte osserva che la CTR non ha fornito un'adeguata ricostruzione normativa e cronologica per fondare la tardività.

  • Cass. 05/07/2017, n. 16520 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'applicabilità dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n.546/1992 anche ai rimborsi di imposte dirette e il principio per cui il ricorso contro il silenzio-rifiuto è proponibile fino alla prescrizione del diritto alla restituzione.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto per istanze di rimborso può essere proposto dopo il decorso dei 90 giorni dalla domanda e rimane ammissibile fino alla prescrizione del diritto sostanziale al rimborso.
  • Il termine per impugnare il silenzio-rifiuto decorre dal decorso del termine dilatorio (90 giorni) e non dalla presentazione di eventuali solleciti; il termine decadenziale è invece la prescrizione del credito.
  • La prescrizione del credito è un'eccezione che deve essere tempestivamente dedotta dalla parte resistente (Amministrazione); il giudice non può rilevarla d'ufficio in appello se non è stata opposta nelle difese.
  • L'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992 si applica anche ai rimborsi relativi alle imposte dirette (es. IRPEG), salvo diversa norma specifica espressa.
  • Se il giudice d'appello dichiara inammissibile un ricorso per tardività fondandosi implicitamente sulla prescrizione non eccepita, la sentenza è viziata e la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame.
  • Motivi di merito esaminati solo ad abundantiam dal giudice che ha previamente deciso la questione di rito non costituiscono sempre una ratio decidendi impugnabile; l'interesse ad impugnare tali parti dipende dall'effetto sul dispositivo.

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