Sentenza del 29/04/2020 n. 8342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2003, con rettifica analitico-induttiva dei ricavi e del reddito d'impresa del tassista (ricavi rideterminati a Euro 84.995 da Euro 25.214 dichiarati), basandosi su elementi quali numero di corse, percorrenza media, tariffe, chilometri dichiarati, schede carburante e costi di manutenzione. Il contribuente impugnò: la CTP ridusse parzialmente i ricavi; la CTR annullò l'avviso ritenendo non attendibili i dati e criticando l'uso degli studi di settore e dello studio comunale sulla percorrenza media.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la Commissione regionale avesse valutato in modo parziale e frazionato gli elementi probatori prodotti dall'Ufficio e avesse erroneamente sollevato la mancanza di scientificità dello studio comunale come unico decisivo ostacolo alla prova indiziaria. La Cassazione ha ricordato i principi sull'accertamento analitico-induttivo: è consentito anche con contabilità formalmente regolare se sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta contestata l'antieconomicità, l'onere della prova si sposta sul contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame, disponendo anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo basato sull'analisi dei costi e su presunzioni; applicabile anche se la contabilità è formalmente regolare, purché emergano presunzioni gravi, precise e concordanti che ne dimostrino l'inattendibilità.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3
Gli studi di settore sono uno degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione per l'accertamento induttivo; non esauriscono l'attività probatoria e non escludono l'utilizzo di altri elementi indiziari.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Disciplina il processo tributario e il divieto di prova testimoniale; tuttavia le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono essere utilizzate come elementi indiziari nel rispetto del giusto processo.
Costituzione, art. 111 e CEDU, art. 6
Principi del giusto processo e del diritto a un equo processo che consentono l'uso, in via indiziaria, di dichiarazioni extraprocessuali purché valutate con la necessaria cautela.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Richiamato in analogia per i principi relativi all'accertamento induttivo in materia tributaria; sottolinea la possibilità di utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche se la contabilità è formalmente in ordine: occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti che rendano la contabilità inattendibile.
- Gli studi di settore e gli studi comunali sono elementi indiziari utilizzabili dall'Amministrazione, ma non hanno valore probatorio esclusivo e vanno valutati congiuntamente ad altri elementi oggettivi (tempi di attività, fatture, schede carburante, chilometri, tariffe, costi).
- Una valutazione giudiziale che scarti selettivamente elementi probatori prodotti dall'Ufficio, senza dare adeguata motivazione, è insufficiente: il giudice deve esaminare l'insieme del quadro probatorio.
- Una volta prospettata dall'Amministrazione l'antieconomicità o l'incongruenza, l'onere della prova sposta sul contribuente che deve dimostrare la regolarità e la veridicità delle operazioni e dei dati dichiarati.
- Dichiarazioni di terzi rese extraprocessualmente possono essere utilizzate come indizi, ma da sole non bastano a ribaltare presunzioni fondate; vanno valutate nel contesto probatorio complessivo.
- In caso di errata o parziale motivazione della decisione di merito la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame, con indicazione dei principi giurisprudenziali applicabili.
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