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Sentenza

Sentenza del 29/04/2020 n. 8341 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.B. impugnava avvisi di accertamento per l'anno 1997 che contestavano maggiori imponibili Irpef, Irap e Iva (complessivi Euro 126.344,80 oltre sanzioni), deducendo principalmente: vizio di notifica (avviso notificato al portiere mentre il contribuente aveva cambiato domicilio), decadenza del potere di accertamento con riferimento all'IVA 1997 nonostante l'applicazione della proroga introdotta dalla L. 289/2002 art.10, e carenza di prova e motivazione circa lo svolgimento, in via abituale e continuativa nel 1997, dell'attività professionale (rilievi ai fini Irap e Iva); deduceva inoltre la non applicabilità della proroga dei termini per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia UE.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi (notifica e decadenza; illegittimità della proroga L. 289/2002 art.10 in relazione a pronunce comunitarie/ costituzionali), ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito sull'operatività della sanatoria ex art.156 c.p.c. e sull'applicabilità della proroga biennale. Ha però accolto il terzo motivo rilevando insufficiente la motivazione della Commissione regionale sul punto centrale dell'accertamento IRAP/attività professionale abituale nel 1997: la sentenza impugnata ometteva di esaminare e spiegare criticamente i presupposti di fatto decisivi (svolgimento dell'attività professionale in via continuativa già nel 1997). Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame con adeguata motivazione in ordine all'IRAP 1997; ha inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per 'raggiungimento dello scopo' opera quando l'atto viziato è stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo; la notificazione è condizione di efficacia e può essere considerata sanata dall'impugnazione tempestiva.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Rammenta il richiamo alle regole processuali sulle nullità e sulle relative sanatorie applicabili alle notifiche degli atti d'imposizione; conferma che la notifica non è requisito di esistenza dell'atto ma di efficacia.

  • L. n. 289/2002, art. 10

    L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10

    La proroga biennale dei termini per l'accertamento introdotta dall'art.10 è stata ritenuta applicabile anche dopo le pronunce di illegittimità del condono IVA: la disapplicazione del condono non invalida retroattivamente la proroga procedimentale, la quale è stata introdotta per esigenze organizzative dell'amministrazione e tutela del potere accertativo.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 5 e 57

    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 5 e 57

    Rilevanti alle contestazioni IVA e alla decadenza; la Corte ha ritenuto che le questioni relative all'applicazione della proroga e alla decorrenza dei termini fossero state correttamente valutate in favore dell'Ufficio.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 3, comma 1, lett. b)

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. b)

    Norma rilevante per la disciplina IRAP: la questione se il contribuente esercitasse attività abituale e continuativa (presupposto di applicazione) deve essere adeguatamente motivata dai giudici.

  • D.Lgs. n. 600/1973, art. 32

    D.Lgs. 10 marzo 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7

    Norme rilevanti in tema di accertamenti e presunzioni bancarie; la Corte ha ritenuto assorbita la valutazione su alcuni di tali profili in ragione dell'accoglimento del motivo sulla motivazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2

    D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7

    Richiamata in connessione alle contestazioni IVA; la Corte non ha annullato gli accertamenti su questo punto, essendo prevalso il rilievo sulla motivazione relativa all'attività professionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 356/2008

    Corte Costituzionale, sent. n. 356 del 2008

    La Corte Costituzionale non ha dichiarato incostituzionale la proroga dei termini (art.10 L.289/2002); pertanto la pronuncia non impedisce l'applicazione della proroga agli accertamenti impugnati.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (17/07/2008)

    Causa C-132/06, Commissione CE v. Repubblica italiana, 17 luglio 2008

    La disapplicazione della normativa sul condono IVA a seguito della pronuncia comunitaria non comporta automaticamente la nullità della proroga dei termini di accertamento prevista per la gestione dell'operazione di condono; la proroga è stata ritenuta autonoma e legittima.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto tributario è condizione di efficacia e non requisito di esistenza: può essere 'sanata' dall'impugnazione tempestiva ex art.156 c.p.c., ma la sanatoria opera solo se l'impugnazione avviene prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento; il contribuente che intenda contestare la decadenza deve formulare espressa eccezione nei gradi precedenti.
  • Le pronunce di illegittimità relative a norme di condono (Corte Cost./Corte UE) non cancellano automaticamente disposizioni con finalità organizzative/procedimentali (come la proroga dei termini dell'art.10 L.289/2002): è necessario valutare separatamente l'ambito e l'effetto delle pronunce sul regime dei termini.
  • Quando l'amministrazione fiscale utilizza elementi indiziari (es. accertamenti bancari, processi verbali della Guardia di Finanza) per affermare l'esistenza di un'attività professionale abituale, il giudice deve fornire motivazione adeguata e descrivere il percorso logico-probatorio che giustifica l'attribuzione di rilevanza probatoria a tali elementi; una motivazione sommaria è insufficiente e legittima il rinvio.
  • Il contribuente deve esplicitare nei ricorsi di merito tutte le eccezioni rilevanti (es. decadenza del potere impositivo) perché la Corte di legittimità non riesamina fatti non dedotti o non contestati nei gradi precedenti se non sotto il profilo di vizio di motivazione.
  • In casi analoghi, per opporsi efficacemente ad accertamenti IRAP/IVA basati su presunzioni di esercizio abituale dell'attività, è strategico fornire documentazione dettagliata (iscrizioni, sedi, attività effettiva nell'anno contestato, flussi bancari spiegati) e sollecitare nei giudizi di merito una valutazione motivata punto per punto.

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