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Sentenza

Sentenza del 29/04/2020 n. 8343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di plurimi avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2004 per maggiori imposte (Irpef, Irap, Iva) per complessivi Euro 126.344,80, derivanti da processo verbale della Guardia di Finanza. Il ricorrente contestava: a) la tardività degli avvisi per gli anni 1999-2000 in ragione dell'illegittimità comunitaria del condono IVA (Corte di Giustizia C-132/06) e quindi l'inapplicabilità della proroga biennale di cui alla L. 289/2002, art. 10; b) l'applicabilità della presunzione di reddito dai movimenti bancari ai prelevamenti ex D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014; c) l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per fatti anteriori alla proroga dei termini (violazione principio di legalità/favor rei).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo (confermando che la proroga biennale prevista dalla L. 289/2002, art. 10, resta applicabile e che la proroga non pregiudica il principio di legalità in tema sanzionatorio). Ha però accolto il secondo motivo: alla luce della Corte Costituzionale n. 228/2014 la presunzione di disponibilità di maggior reddito desumibile dai movimenti bancari non può più essere applicata ex tunc ai "prelevamenti" nei confronti dei professionisti; restano invece presumibili i "versamenti". Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa all'utilizzo dei prelevamenti per ripristinare imponibili (per gli anni 1999-2004) e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per ricalcolare gli imponibili e decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Richiamato dal ricorrente in relazione al condono IVA; la Corte ha comunque ritenuto che l'illegittimità del condono non abbia inciso sulla validità della proroga dei termini per l'accertamento prevista dalla L. 289/2002, art. 10.

  • L. n. 289 del 2002, art. 10

    Prevede la proroga biennale dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento per i contribuenti che non fruiscono della definizione agevolata. La Corte ha ritenuto la proroga applicabile anche nonostante la successiva disapplicazione del condono IVA da parte della Corte di Giustizia.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 (Commissione CE v. Repubblica italiana)

    Dichiarò l'illegittimità comunitaria del condono IVA; la Cassazione ha però precisato che tale disapplicazione non comporta automaticamente la nullità retroattiva della proroga dei termini prevista dalla L. 289/2002.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Prevede presunzioni sulla disponibilità di redditi desumibili dai movimenti bancari. La Corte ha accolto la censura del ricorrente alla luce della Corte Costituzionale n. 228/2014: la presunzione derivante dai "prelevamenti" non è più applicabile automaticamente ai professionisti, mentre i "versamenti" conservano valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 6/10/2014

    Ha ritenuto illegittima, limitatamente ai "compensi", l'applicazione della presunzione di redditività prevista dall'art. 32 D.P.R. 600/1973. La Cassazione ha ritenuto che questa pronuncia produca effetti ex tunc sulla utilizzazione dei prelevamenti come presunzione di reddito nei confronti dei professionisti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e art. 20

    Richiamato in tema di sanzioni e termini: la Corte ha ritenuto che la proroga dei termini per l'accertamento prevista dalla L. 289/2002 sia compatibile con le disposizioni sulle sanzioni e che l'applicazione della proroga non violi il principio di legalità né il favor rei.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)

    Richiamata dalla difesa del ricorrente: la Corte ha precisato che lo statuto fornisce criteri interpretativi ma non ha rango superiore alla legge ordinaria e non può essere usato per disapplicare una norma di proroga espressamente prevista dalla legge.

Massime di principio

  • La proroga biennale dei termini prevista dalla L. 289/2002, art. 10, resta applicabile anche se connessa a leggi sul condono successivamente disapplicate dalla Corte di Giustizia: non è sufficiente la disapplicazione del condono IVA per impugnare automaticamente la validità della proroga.
  • A seguito della Corte Costituzionale n. 228/2014, nelle controversie fiscali i movimenti bancari vanno distinti: i versamenti (depositi) conservano valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti; i prelevamenti (prelievi) non possono più essere utilizzati automaticamente quale presunzione di reddito nei confronti dei professionisti e devono essere interpretati con cautela.
  • L'effetto della pronuncia costituzionale sulla presunzione bancaria è ex tunc: il giudice deve ricalcolare gli imponibili alla luce della nuova interpretazione e ciò può determinare la riduzione degli imponibili precedentemente ricavati da prelevamenti.
  • L'onere della prova a carico del contribuente rimane particolarmente rilevante: per contrastare la presunzione derivante dai versamenti è necessario fornire prove analitiche che dimostrino l'inclusione dei movimenti nel reddito o la loro irrilevanza; per i prelevamenti dei professionisti il contribuente potrà più efficacemente contestarne la rilevanza fiscale.
  • La normativa sulle sanzioni e sui termini (D.Lgs. 472/1997, art. 20) può rendere applicabili proroghe dei termini di notifica anche alle contestazioni sanzionatorie; lo statuto del contribuente non può annullare modifiche legislative espresse in materia di termini.
  • Difetti formali di notifica (es. deposito presso casa comunale) possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del contribuente; tuttavia è sempre opportuno verificare e contestare tempestivamente eventuali vizi procedurali.

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