Cassazione Penale, Sentenza n. 20531/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 1059/2016 (21/09/2016), ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) c.p.; il ricorrente sosteneva che la pena risultante dalla cumulazione delle sentenze non superava i limiti previsti dall'art. 163 c.p. e quindi non poteva operare la revoca automatica, richiamando altresì altre pronunce intervenute e chiedendo, in via subordinata, l'estinzione della pena o del reato ai sensi degli artt. 172 e 167 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Terni per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione inadeguata rispetto all'applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2) c.p., osservando che il giudice non aveva fornito giustificazioni sufficienti per la revoca quando i limiti di cui all'art. 163 non risultavano superati dalla semplice somma aritmetica delle pene contestate. Ha inoltre precisato il principio di diritto secondo cui, ai fini della revoca ex art. 168, primo comma, n. 2), la nuova condanna deve essere cumulata con tutte le precedenti pene già sospese condizionalmente, anche se inflitte con sentenze diverse, e che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non esclude che tale reato sia considerato ai fini della verifica dei presupposti della sospensione o della sua revoca. Il Tribunale di Terni dovrà quindi riesaminare la richiesta del PM integrando le motivazioni alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163
La Corte richiama il testo per affermare che la revoca automatica opera solo se, cumulando la nuova condanna con le precedenti sospese, si superano i limiti di cui all'art. 163; va considerata la cumulazione con tutte le pene già sospese anche se emesse con sentenze diverse
Fornisce i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; la loro verifica è centrale per stabilire se la cumulazione determini la revoca
Riferimento alle cause ostative alla concessione del beneficio e al principio che il giudice dell'esecuzione, per verificare tali cause, deve acquisire il fascicolo del giudizio
L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non estingue automaticamente tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti; il reato estinto deve comunque essere considerato ai fini della verifica dei presupposti per la concessione o la revoca della sospensione condizionale
Norma richiamata dalla difesa per chiedere l'estinzione della pena per decorso del tempo; non risolta definitivamente dalla Cassazione nel provvedimento, che ha rimesso la valutazione al giudice di merito
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (P.M. in proc. Longo)
Principio richiamato sul dovere del giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare cause ostative note documentalmente
Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006 (Cani)
Precedente che afferma che per la revoca ex art. 168, primo comma, n. 2), la pena inflitta con la nuova condanna deve essere cumulata con tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze
Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019 (Mkarrem El Mostafa)
Principio secondo cui l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti e che il reato estinto va comunque considerato ai fini della sospensione o della sua revoca
Massime di principio
- Per valutare la revoca automatica della sospensione ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), occorre cumulare la pena della nuova condanna con tutte le pene già sospese condizionalmente, anche se inflitte con sentenze diverse; la revoca opera solo se la cumulazione supera i limiti dell'art. 163
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare eventuali cause ostative note documentalmente (art. 164) e motivare adeguatamente la decisione sulla revoca
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non impedisce che quel reato venga considerato ai fini della verifica dei presupposti per la concessione o la revoca della sospensione condizionale
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione non chiarisce in che modo i limiti di legge siano superati, la decisione è annullabile e il processo deve essere rinviato per nuovo esame
- La difesa può utilmente chiedere l'accertamento dell'estinzione della pena o del reato (art. 172 e 167), ma il giudice deve confrontare tali istanze con il criterio di cumulazione e con i termini temporali previsti dalla legge
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