Sentenza del 11/05/2016 n. 4095 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso/appello - Spedizione in busta chiusa - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’ammissibilità della notificazione, nel processo tributario, del ricorso o dell’atto d’appello spedito per posta in busta chiusa anziché in plico senza busta, secondo la forma prevista dall’art. 20 del d.lgs. 546/1992. Il testo non specifica le parti, l’atto concretamente impugnato, le date o gli ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
È affermato che la spedizione in busta chiusa non determina l’inammissibilità dell’atto, ma costituisce una mera irregolarità quando non siano contestati né il contenuto della busta né la sua riferibilità alla parte. In tale ipotesi, ai fini della tempestività della notificazione rileva la data di spedizione, non quella di ricezione da parte dell’Ufficio. Il testo non indica il giudice, il grado, l’esito processuale concreto né statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario, la notifica del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa anziché in plico senza busta, come previsto dall'art. 20 d.lgs. 546/1992, non è causa di inammissibilità del ricorso, bensì costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati. Pertanto, in tal caso, per la valutazione della tempestività della notifica dell'atto, rileva la data di spedizione e non la data in cui l'atto è pervenuto all'Ufficio
La prescrizione di spedire l’atto in plico senza busta non comporta l’inammissibilità quando la busta chiusa non abbia creato contestazioni sul contenuto o sulla provenienza dell’atto. In questa situazione la notificazione è valutata tempestiva facendo riferimento alla data di spedizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’appello in busta chiusa invece che in plico senza busta è una mera irregolarità, non una causa automatica di inammissibilità, se contenuto e riferibilità dell’atto non sono contestati.
- Quando ricorrono tali condizioni, per verificare il rispetto del termine di notificazione conta la data di spedizione postale, non quella in cui l’atto arriva all’Ufficio.
- La regola non esclude conseguenze diverse se il contenuto della busta o la provenienza dell’atto sono contestati.
Testo integrale
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