Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10534/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento erano stati proposti due ricorsi per cassazione da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 8 aprile 2024. La Corte rileva che il ricorso firmato da uno di essi era inammissibile perché personale, e che anche la successiva nomina del difensore e le memorie depositate da quest'ultimo non potevano sanare il vizio. Quanto all'altro ricorso, i due motivi dedotti risultavano entrambi non scrutinabili: il primo era meramente ripetitivo di un motivo già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d'appello; il secondo introduceva una questione non formulata nella precedente fase processuale, in violazione della catena devolutiva, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte osserva inoltre che, comunque, il punto era già stato adeguatamente confutato in appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura che introduca in cassazione una questione non devoluta nei gradi precedenti è inammissibile per violazione della catena devolutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specificamente devoluto nei gradi di merito; la proposizione di questioni nuove rispetto a quelle già dedotte comporta l'inammissibilità.
  • Un motivo di ricorso meramente riproduttivo di censure già esaminate e risposte in modo congruo dal giudice di appello non consente una nuova rivalutazione in sede di legittimità.
  • L'irregolarità del ricorso personale non è sanata dalla successiva nomina del difensore o dal deposito di memorie se il vizio attiene all'originaria proponibilità dell'impugnazione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.