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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36028/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 14/10/2021 che aveva dichiarato nulla la richiesta di rinvio a giudizio e restituito gli atti al P.M. per asserita diversità tra la descrizione del fatto nell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415‑bis c.p.p.) e quella nella richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo leso il diritto di difesa e chiedendo che il provvedimento del GIP fosse annullato per "abnormità".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore infondato. Ha ritenuto che il GIP abbia errato nel dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la differenza di sintesi tra avviso e richiesta, ma che tale errore non costituisce "abnormità" del provvedimento. La Corte ha spiegato che l'avviso ex art. 415‑bis c.p.p. ha natura informativa e richiede solo una sommaria enunciazione del fatto mentre la richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 c.p.p.) deve enunciare il fatto in modo chiaro e preciso; la diversità di contenuto è giustificata dalle diverse finalità degli atti. La nullità della citazione a giudizio è prevista dall'art. 416 c.p.p. solo se manca la notifica dell'avviso. L'erronea declaratoria del GIP non è quindi atto extra‑ordinamentale né idoneo a determinare una stasi irreversibile del procedimento, posto che il P.M. può rinnovare gli atti senza incorrere in nullità. Di conseguenza il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 415‑bis c.p.p.

    Prevede l'avviso di conclusione delle indagini con una sommaria enunciazione del fatto; ha finalità informativa e di permettere all'indagato di esercitare la propria difesa (visione atti, memorie, udienza). Non ha funzione di formale contestazione dell'imputazione.

  • art. 417 c.p.p.

    Regola la richiesta di rinvio a giudizio e richiede l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, perché la citazione serve a contestare formalmente l'accusa per il dibattimento.

  • art. 416 c.p.p.

    Prevede la declaratoria di nullità della citazione a giudizio solo nell'ipotesi di mancata notifica dell'avviso ex art. 415‑bis; non sanziona in termini di nullità le mere difformità della descrizione del fatto quando l'avviso non sia omesso.

  • art. 369‑bis c.p.p.

    Citato in riferimento ai contenuti informativi che taluni ritengono necessari; la Corte chiarisce però che l'avviso ex art. 415‑bis non deve necessariamente contenere tutte le indicazioni previste da altre norme più rigorose sulla descrizione del fatto.

  • art. 552 c.p.p.

    Richiamato a confronto in ordine alla forma dell'enunciazione del fatto; usato nella motivazione per evidenziare la diversa funzione degli atti processuali che richiedono livelli diversi di dettaglio.

  • art. 33‑sexies c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza per distinguere i casi in cui la restituzione degli atti al P.M. impone un'attività processuale contra legem (ipotesi che può integrare abnormità) da quelli in cui la restituzione è una semplice rinnovazione degli atti consentita al P.M.

Massime di principio

  • La differenza di dettaglio tra l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415‑bis) e la richiesta di rinvio a giudizio (art. 417) è giustificata dalle diverse finalità degli atti: l'avviso è informativo e sommario, la richiesta è formale e precisa.
  • La mera divergenza o maggiore precisione nella descrizione dei fatti nella richiesta di rinvio rispetto all'avviso non determina automaticamente la nullità della citazione né configura un atto "abnorme" impugnabile in Cassazione.
  • La declaratoria di nullità della citazione a giudizio è configurabile solo in casi tassativi (es. mancata notifica dell'avviso) e non per ogni insufficienza descrittiva dell'avviso.
  • Perché un provvedimento sia considerato "abnorme" occorre che sia estraneo ai poteri del giudice o che determini una stasi irreversibile del procedimento impossibile da rimuovere senza compiere atti nulli o contrarie alla legge.
  • Se il GIP restituisce gli atti per vizi nella formulazione dell'imputazione, il P.M. può in generale procedere alla rinnovazione degli atti (es. nuovo avviso o nuova richiesta) senza incorrere in nullità; quindi l'errore del giudice non sempre legittima il ricorso per abnormità.
  • In situazioni simili conviene valutare l'impugnabilità del provvedimento sui normali binari di legittimità (vizi di diritto) e non presumere automaticamente la ricorribilità per abnormità; l'abnormità rimane rimedio eccezionale e circoscritto.

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