Cassazione Penale, Ordinanza n. 36225/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina contestava, in primo luogo, la revoca dei testi a discarico disposta dai giudici di merito, deducendo profili di illegittimità nella gestione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, la difesa lamentava la mancata assunzione di testi favorevoli. Gli ulteriori motivi miravano invece a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti, insistendo sulla tesi difensiva del c.d. consumo di gruppo in materia di stupefacenti. Con memoria successiva venivano riproposte le stesse doglianze, ritenute dalla Corte nuovamente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la revoca dei testimoni a discarico era stata adeguatamente motivata sia per la sostanziale irreperibilità di uno dei testi, trasferitosi all'estero, sia per l'inosservanza dell'onere della parte di citarli a giudizio, oltre che per la ritenuta superfluità della loro escussione. Ha poi giudicato le restanti censure come attinenti a questioni di fatto e alla valutazione delle prove, già sorrette da motivazione congrua e non sindacabili in sede di legittimità. La memoria con motivi nuovi è stata considerata meramente reiterativa delle medesime doglianze. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la revoca dei testimoni a discarico quando il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata sulla loro irreperibilità, sull'inosservanza dell'onere di citazione e sulla superfluità della loro assunzione.
- Le doglianze che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova non sono deducibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e coerente, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- La mera riproposizione, con memoria o motivi nuovi, delle stesse censure già formulate e dirette a ottenere una diversa valutazione del merito non consente il superamento della soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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