Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36225/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina contestava, in primo luogo, la revoca dei testi a discarico disposta dai giudici di merito, deducendo profili di illegittimità nella gestione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, la difesa lamentava la mancata assunzione di testi favorevoli. Gli ulteriori motivi miravano invece a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti, insistendo sulla tesi difensiva del c.d. consumo di gruppo in materia di stupefacenti. Con memoria successiva venivano riproposte le stesse doglianze, ritenute dalla Corte nuovamente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la revoca dei testimoni a discarico era stata adeguatamente motivata sia per la sostanziale irreperibilità di uno dei testi, trasferitosi all'estero, sia per l'inosservanza dell'onere della parte di citarli a giudizio, oltre che per la ritenuta superfluità della loro escussione. Ha poi giudicato le restanti censure come attinenti a questioni di fatto e alla valutazione delle prove, già sorrette da motivazione congrua e non sindacabili in sede di legittimità. La memoria con motivi nuovi è stata considerata meramente reiterativa delle medesime doglianze. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la revoca dei testimoni a discarico quando il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata sulla loro irreperibilità, sull'inosservanza dell'onere di citazione e sulla superfluità della loro assunzione.
  • Le doglianze che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova non sono deducibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e coerente, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La mera riproposizione, con memoria o motivi nuovi, delle stesse censure già formulate e dirette a ottenere una diversa valutazione del merito non consente il superamento della soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.