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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5763/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per aspecificita l'appello proposto da Menissale contro la condanna per lesioni personali pronunciata dal Tribunale di Latina. L'imputato, tramite difensore, sosteneva che l'appello era diretto a dimostrare la mancanza di prove idonee alla condanna, denunciando che la decisione si fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla consulenza medica; si denunciava che la vittima non era stata aggredita o spinta, che non erano state escusse le persone indicate dalla vittima come presenti e che l'orario di accesso al pronto soccorso rendeva dubbia la ricostruzione. Con motivi aggiunti si ribadiva l'incertezza sulla genesi delle lesioni e che le lesioni si riferivano alla spalla e non alla testa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse compiuto una completa ricostruzione dei fatti e valutato le prove e le dichiarazioni; l'appello si era limitato a riaffermare tesi generiche senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche del primo giudice e senza enunciare rilievi critici adeguatamente motivati. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, trattandosi di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio.

Norme richiamate

  • legge 103/2017 (art. 1 comma 55)

    La riforma ha inciso sulla disciplina dell'appello penale, precisando i contenuti obbligatori dell'atto di impugnazione; la Corte ricorda che la nuova formulazione ha chiarito e puntualizzato i termini dell'appello senza modificarne i principi sostanziali

  • art. 581 c.p.p.

    Secondo la nuova formulazione l'ammissibilità dell'appello richiede indicazione specifica delle richieste (incluse quelle istruttorie) e la specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la Corte ha applicato questo criterio per valutare la mancanza di specificità dell'impugnazione

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 (convertito legge 176/2020)

    La causa in Cassazione è stata trattata senza intervento delle parti, con conclusioni rese per iscritto, conformemente alla disposizione che disciplina procedimenti trattati in analoghe modalità

  • Sezioni Unite, pronuncia n. 8825/2017 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata che parifica l'appello al ricorso per cassazione e stabilisce che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta criticamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto alla base della decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in determinati casi di inammissibilità dovuta a colpa dell'atto impugnatorio, il versamento alla cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 al ricorrente

Massime di principio

  • L'appello penale deve contenere rilievi specifici e motivati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto addotte dal giudice di merito; mere affermazioni generiche non bastano.
  • Quando la sentenza di primo grado contiene una ricostruzione dettagliata e motivata delle prove, l'appellante deve confrontarsi punto per punto con quelle argomentazioni per superare il vaglio di ammissibilità.
  • La riforma (legge 103/2017) ha rafforzato l'onere di specificazione dell'impugnazione, imponendo che siano indicate chiaramente le richieste e gli elementi fattuali e giuridici a supporto.
  • Se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'atto impugnatorio il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a una somma a titolo di ammenda.
  • Per contestare la credibilità della persona offesa o delle prove medico-legali occorrono argomentazioni circostanziate (incongruenze precise, riferimenti a testi non escussi, elementi probatori contrari), non semplici asserzioni di insufficienza probatoria.
  • In fase di redazione dell'appello conviene indicare espressamente se determinate questioni erano gia  state dedotte in primo grado e spiegare perche  le valutazioni del primo giudice sarebbero errate, al fine di evitare il rigetto per aspecificità.

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