Cassazione Civile, Ordinanza n. 06886/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Due medici avevano agito chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento dello Stato italiano nel recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica, con conseguente condanna al pagamento della remunerazione adeguata ovvero al risarcimento del danno. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva rigettato la domanda ritenendo che nessun diritto spettasse a chi avesse iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, facendo applicazione di un orientamento successivo della Cassazione e senza attendere la decisione interpretativa della Corte di giustizia intervenuta nel frattempo. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 384 c.p.c. e di varie norme e fonti europee e interne, sostenendo che il giudice del rinvio non poteva discostarsi dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nella precedente ordinanza rescindente e che, comunque, alla luce della successiva giurisprudenza eurounitaria, anche gli iscritti prima del 1982 ma in corso al 1 gennaio 1983 avevano diritto alla remunerazione o al risarcimento dal 1 gennaio 1983 fino al termine della formazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto fissato nella precedente pronuncia rescindente e che, alla luce dell'evoluzione del diritto eurounitario e della successiva risposta della Corte di giustizia, il diritto alla remunerazione/risarcimento spetta anche ai medici che abbiano iniziato la specializzazione in anni precedenti al 1982, purché la formazione fosse ancora in corso al 1 gennaio 1983 e riguardasse una specializzazione rientrante nel perimetro delle direttive europee richiamate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riconoscere il diritto secondo tali criteri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non può sostituirlo con un diverso orientamento successivo se ciò comporta la violazione del dictum rescindente.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale ai sensi della disciplina sul procedimento camerale in Cassazione.
La cassazione con rinvio comporta che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
Le censure sono state formulate come violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e vizio di motivazione.
art. 11 della legge n. 370 del 1999
lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991
Costituisce il parametro economico utilizzato per liquidare il risarcimento dovuto ai medici specializzandi aventi diritto.
d.lgs. n. 257 del 1991
È richiamato come fonte interna rilevante nella disciplina delle scuole di specializzazione medica e della remunerazione degli specializzandi.
È richiamata per il criterio di quantificazione degli importi spettanti a titolo risarcitorio/remuneratorio.
Direttiva 75/363/CEE
È una delle direttive eurounitarie sulla formazione medica specialistica richiamate per individuare il diritto alla remunerazione adeguata.
Direttiva 82/76/CEE
La sua trasposizione tardiva è alla base della responsabilità dello Stato per il ritardo nel recepimento e delimita temporalmente il diritto al risarcimento.
Direttiva 93/16/CEE
È menzionata tra le fonti eurounitarie richiamate dai ricorrenti e nella vicenda complessiva sulla disciplina dei medici specializzandi.
art. 267 TFUE
Richiamato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, utilizzato per chiarire l'interpretazione della normativa eurounitaria.
art. 189, terzo comma, TUE
È citato nel quesito interpretativo rivolto alla Corte di giustizia nella fase precedente della vicenda.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente e non può sostituirlo con un diverso indirizzo giurisprudenziale successivo, salvo che sia intervenuta una modifica normativa o un diverso assetto interpretativo rilevante secondo il sistema.
- In materia di medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata o al risarcimento per il ritardo nel recepimento delle direttive europee spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1982, purché la formazione sia proseguita dopo il 1 gennaio 1983 e riguardi una specializzazione compresa nel perimetro delle direttive applicabili.
- Per le specializzazioni "a cavallo" del termine di trasposizione della direttiva, il risarcimento va commisurato solo al periodo successivo al 1 gennaio 1983, non all'intera durata del corso.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio, il giudice di rinvio deve decidere la controversia conformandosi al dictum e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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