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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9888/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata; il ricorrente deduceva vizio di motivazione per omissione di valutazione di ipotesi alternative (presenza di entrambi i soggetti al dormitorio), errata interpretazione dei filmati di videosorveglianza e della corrispondenza con il vestiario (dettaglio del "cavallino rosso" sulle scarpe), valutazione illogica della coincidenza dell'autovettura, difetti nei riconoscimenti fotografici delle persone offese (preliminarità delle descrizioni), omissione di motivazione sul rinvenimento della refurtiva e degli indumenti/passamontagna e censura sulla insufficiente motivazione delle esigenze cautelari, fondate solo sulla gravità dell'accusa, sui precedenti e sull'assenza di attività lavorativa, con violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità ex artt. 275 e 275-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il sindacato di legittimità è limitato: può intervenire solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente analizzato e ricondotto ad unità gli elementi indiziari (individuazione fotografica, concordanza dei fatti e dei filmati, cenno tra i due soggetti e allontanamento in autovettura) e che la motivazione sulle esigenze cautelari fosse congrua, avendo il giudice valorizzato precedenti penali, assenza di lecita attività lavorativa e l'organizzazione nella commissione del reato. Pertanto le censure costituivano una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di cassazione. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro duemila alla Cassa delle ammende; iscrizione degli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte richiede motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica sulla consistenza degli indizi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento alle esigenze cautelari; il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari in base a precedenti e assenza di lavoro

  • art. 275 e art. 275-bis cod. proc. pen.

    Principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato l'adeguatezza della misura

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per indicare i requisiti formali della motivazione del riesame, rispetto ai quali opera il sindacato di legittimità

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello procedurale richiamato come parametro strutturale della motivazione del tribunale del riesame, adattato al provvedimento cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa

  • art. 28 reg. esec. cod.

    Disposizioni esecutive/di cancelleria per gli adempimenti successivi alla sentenza

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)

    Giurisprudenza richiamata a supporto della possibilità di condannare il ricorrente per profili di colpa in sede di inammissibilità

  • Sezioni Unite, sent. n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e successive pronunce della Cassazione

    Principio giurisprudenziale secondo cui il sindacato della Cassazione sulla motivazione del riesame è limitato al controllo della congruenza e logica della motivazione stessa, senza rinnovare la valutazione del merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: è ammissibile il ricorso per cassazione avverso misure cautelari solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica rispetto ai canoni di legge
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare specifiche carenze logiche o giuridiche nella motivazione del giudice di merito, non proporre una semplice rivalutazione dei fatti
  • Il giudice può ritenere sussistenti i gravi indizi sulla base della concordanza tra elementi diversi (riconoscimenti, immagini, dinamica), purché tali elementi siano esplicitamente analizzati e collegati nella motivazione
  • Le esigenze cautelari possono essere fondate anche su precedenti penali e assenza di attività lecita, se il giudice illustra in modo congruo la prognosi di pericolosità e la proporzionalità della misura
  • Nelle censure su riconoscimenti fotografici o filmati conviene contestare specifiche carenze procedurali o di attendibilità (es. mancata neutralità del confronto, assenza di descrizioni antecedenti) invece di limitarsi a osservazioni generiche
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenze formali o per insussistenza di manifesta illogicità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa

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