Cassazione Penale, Ordinanza n. 10200/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge un annullamento della decisione di merito, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p., sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti della fattispecie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla concreta percezione delle frasi ritenute oltraggiose da parte degli astanti, contestando che le espressioni fossero state realmente percepite da un numero sufficiente di persone. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché fondato su frammenti di deposizioni tratti da un processo diverso e non pertinente; il secondo perché la Corte di appello aveva congruamente accertato che le frasi offensive erano state pronunciate allo stadio, durante una partita di calcio, quindi davanti a un ampio numero di persone.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per contestare l'oltraggio; la Corte ne conferma implicitamente l'applicazione, rilevando che le frasi offensive furono pronunciate in un luogo pubblico e alla presenza di un ampio numero di persone.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si fondi su atti o deposizioni relativi a un processo diverso e non pertinente rispetto a quello oggetto di giudizio.
- Ai fini della configurabilità dell'oltraggio, è decisivo che le espressioni offensive siano state proferite in un contesto tale da essere percepite da un ampio novero di persone; la concreta presenza di astanti in numero significativo può essere desunta dal luogo e dalle circostanze del fatto.
- Quando entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
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