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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19546/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione prospettava tre motivi: 1) violazione di legge perché la condanna per detenzione e vendita di capi con marchi contraffatti sarebbe ingiustificata alla luce della grossolanità della contraffazione; 2) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato di ricettazione (mancata prova della dolo/consapevolezza); 3) omissione di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva (la Corte di appello avrebbe semplicemente enunciato precedenti senza spiegare perché costituissero continuazione di un processo delinquenziale).

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione dell'8 marzo 2022, ha rigettato i primi due motivi e accolto solo il terzo in parte: - Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come reato di cui all'art. 474 c.p. (detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto) e ha confermato che la grossolanità della contraffazione non esclude il reato; - Ha confermato inoltre che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della merce; - Ha però constatato che il reato di cui all'art. 474 c.p. è estinto per prescrizione (termine massimo di 10 anni calcolato dal 26/4/2010) e quindi ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa a tale reato; - Ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa al riconoscimento della recidiva, perché la Corte di appello non ha motivato adeguatamente la pronuncia sulla recidiva, rimandando la decisione alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio su quel punto; - Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti integra il reato previsto dall'art. 474 c.p.; la norma tutela la fede pubblica nei marchi e configura un reato di pericolo, per cui non è necessaria la prova dell'inganno effettivo dell'acquirente né rileva la grossolanità della contraffazione.

  • art. 648, comma 2 cod. pen. (ricettazione)

    Per la ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può emergere anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose; l'imputato non è tenuto a provare definitivamente la provenienza, ma a fornire una spiegazione credibile.

  • art. 81, comma secondo cod. pen. (concorso di reati/reato continuato)

    Rilevato soltanto come parte della qualificazione della fattispecie come reato continuato; configura la modalità di considerazione unitaria delle condotte ripetute.

  • art. 157 cod. pen. e art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    Sono richiamate per il calcolo del termine di prescrizione: in presenza di recidiva qualificata il termine massimo è stato determinato in dieci anni e, accertata la prescrizione, il reato è estinto.

  • art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020

    Richiamato solo in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto ai sensi della norma procedurale citata.

Massime di principio

  • La detenzione e la vendita di prodotti con marchi contraffatti integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione è grossolana: il centro di tutela è la fede pubblica nel marchio, non solo l'inganno concreto dell'acquirente.
  • Per la ricettazione, l'elemento soggettivo (consapevolezza/mala fede) può essere desunto indirettamente: l'omessa o non plausibile indicazione dell'origine dei beni è indizio sufficiente per il giudice di merito per ritenere la consapevolezza.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica: non è sufficiente elencare precedenti; il giudice deve spiegare, anche sinteticamente, perché i precedenti costituiscono una significativa prosecuzione del processo delinquenziale.
  • Se la prescrizione del reato è già maturata, la Corte di cassazione può annullare la condanna senza rinvio limitatamente al reato estinto per prescrizione.
  • In impugnazioni analoghe, è utile contestare espressamente ogni elemento di diritto e di fatto (in particolare la motivazione sulla recidiva) e verificare il computo dei termini di prescrizione tenendo conto dell'aggravante della recidiva qualificata.

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