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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17118/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto detenuto, con fine pena indicato al 15/03/2026, aveva chiesto l'integrazione di una già concessa liberazione anticipata, domandando ulteriori trenta giorni di detrazione di pena per il periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 31/12/2015. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza; il tribunale di sorveglianza aveva poi rigettato il reclamo. Nel ricorso per cassazione si denunciava la mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che il provvedimento impugnato fosse carente di motivazione. La Corte osserva però che le censure erano inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione del provvedimento e perché la questione dell'integrazione della liberazione anticipata, in base alla disciplina speciale richiamata, era deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza, non già davanti al magistrato di sorveglianza. Inoltre, il tribunale si era già pronunciato in precedenza sul medesimo oggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in fatto, non confrontate con l'intera motivazione del tribunale di sorveglianza e comunque inconferenti rispetto al corretto rilievo già compiuto dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La deduzione di mancanza di motivazione è stata ritenuta non conducente nel caso concreto, perché le censure non si confrontavano con il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e risultavano inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non ricorrono cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

  • d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10

    È richiamato come fonte della disciplina speciale sulla liberazione anticipata per i periodi di detenzione compresi tra l'11 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    È la norma invocata dal ricorrente per censurare la pretesa mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In materia di liberazione anticipata, l'istanza volta a ottenere l'integrazione di un provvedimento già adottato con l'attribuzione di ulteriori giorni di riduzione di pena, quando attinente alla disciplina speciale riferita a determinati periodi di detenzione, non è proponibile davanti al magistrato di sorveglianza se la questione è devolvibile solo tramite reclamo al tribunale di sorveglianza.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di mancanza o carenza di motivazione è inammissibile quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi e con l'intero contenuto motivazionale del provvedimento impugnato.
  • Sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o che non evidenziano reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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