Cassazione Penale, Ordinanza n. 12916/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 settembre 2024 deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, sosteneva che la pena irrogata fosse non congrua. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, attività non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. La Corte territoriale aveva già ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice in ragione della gravità delle condotte.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura sulla pena non pone un vizio di motivazione scrutinabile in cassazione, perché sollecita una rivalutazione del merito sulla congruità della sanzione; inoltre, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta coerente con gli atti e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I criteri di commisurazione della pena risultano implicitamente considerati quando il giudice, irrogando una pena al di sotto della media edittale, richiami il criterio di adeguatezza della pena senza necessità di una motivazione analitica su tutti gli elementi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un mero dissenso sulla congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva e non richiede un giudizio analitico su ciascun elemento previsto dalla legge.
- Una motivazione rafforzata sulla pena è necessaria solo se la sanzione si discosta significativamente dal minimo edittale; se la pena è al di sotto della media, può bastare il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Quando la censura mira a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso è inammissibile perché introduce un sindacato di merito estraneo alla cassazione.
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