Cassazione Penale, Ordinanza n. 11522/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 marzo 2024 del giudice dell'udienza preliminare di Venezia. Dal testo emerge che il ricorso è stato depositato il 30 aprile 2024. La Corte ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza impugnata era stata deliberata il 28 marzo 2024 con motivazione contestuale depositata in udienza; poiché l'imputato era presente, il termine di 15 giorni per ricorrere è scaduto il 12 aprile 2024. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile per tardività. Non risultano specifici motivi di merito, perché l'ordinanza si concentra esclusivamente sulla decadenza dal termine d'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla deliberazione della sentenza con motivazione contestuale depositata in udienza, in presenza dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue alla mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale è inammissibile e la tardività può essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio.
- Quando la sentenza è deliberata con motivazione contestuale depositata in udienza e l'imputato era presente, il termine per impugnare decorre da tale deliberazione e non può essere ulteriormente differito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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